Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 11-05-2011, n. 18604 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Mesagne, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28 settembre 2010, ha accolto l’istanza di rideterminazione della pena per effetto della continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., proposta da P.B. relativamente ai reati oggetto di due sentenze di condanna ivi compiutamente indicate, relative a fatti di furto aggravato, avendo ritenuto che tali reati fossero espressione di un medesimo disegno criminoso, essendo provata, in particolare, la condizione di tossicodipendenza dell’istante come da certificato del locale SERT. 2. – Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ( art. 666 c.p.p., comma 2) e vizio di motivazione, evidenziando che l’istanza del P. accolta dal giudice dell’esecuzione costituiva mera riproposizione di una richiesta già rigettata da altro giudice del medesimo tribunale, con provvedimento del 25 settembre 2009.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi è fondata.

Al riguardo va rilevato, infatti, in via preliminare ed assorbente, che come dedotto dal PM ricorrente l’istanza di rideterminazione della pena per effetto della continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p. proposta dal P., ed accolta dal giudice dell’esecuzione, era stata già decisa in senso sfavorevole al condannato, con provvedimento emesso il 25 settembre 2008, sicchè, non prospettando il P. alcuna circostanza obiettiva verificabile che giustifichi la mancata impugnazione del precedente provvedimento, deve ritenersi senz’altro realizzato nel presente procedimento l’effetto preclusivo di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2 (in termini, si veda ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5195 del 5/12/2003, dep. 10/02/2004, imp. Prestianni, Rv. 227329) anche perchè, la nuova istanza, come dedotto in ricorso, non risulta, in effetti, prospettare elementi nuovi, considerato, in particolare, che la condizione di tossicodipendenza era stata già allegata dall’Istante e ritenuta insufficiente a giustificare l’accoglimento della richiesta.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Brindisi, per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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