Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2011 e depositato il 7 febbraio successivo, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzioinadempimento nel procedimento avviato in data 4 agosto 2010, inerente la domanda per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, radicata davanti alla Questura di Milano, e non ancora concluso.
A sostegno del gravame vengono dedotte le censure di violazione e/o omessa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e di violazione e/o omessa e/o erronea applicazione dell’art. 5, comma 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998.
L’Amministrazione, illegittimamente, avrebbe omesso di pronunciarsi sull’istanza di rilascio della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata dalla ricorrente, pur essendo trascorso un certo lasso di tempo dalla richiesta, superiore a quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999 che prevede un termine di novanta giorni per il rilascio della carta di soggiorno dal momento della domanda. Ugualmente, in materia di rilascio del permesso di soggiorno è previsto un termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 5, comma 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 12 aprile 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente ha presentato la richiesta di rilascio della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in data 4 agosto 2010 (all. 1 al ricorso).
Il procedimento non risulta allo stato attuale giunto a conclusione, pur essendo trascorso un non piccolo lasso di tempo dal momento della proposizione della domanda; del resto, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999 (Regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione), "la carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico".
3. In questa sede non è possibile, comunque, verificare la fondatezza nel merito dell’istanza, tenuto conto che non si è in possesso di tutte le informazioni necessarie per decidere, oltre a non trovarsi in presenza di un atto totalmente vincolato per l’emanazione del quale il giudice potrebbe sostituirsi all’Amministrazione (cfr. art. 31, comma 3, cod. proc. amm.).
4. Trattandosi di inerzia non legittima e sussistendo l’obbligo di pronuncia esplicita, come emerge dal citato art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, va accolto il ricorso sul silenzio e fatto obbligo all’Amministrazione di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza formulata dalla parte ricorrente entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza formulata dalla parte ricorrente entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone altresì la rifusione del contributo unificato a favore della ricorrente e a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.