Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
l’ avv. Bonelli;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La società B. ha proposto ricorso per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10740/2008 emesso dal tribunale di Napoli e non opposto dal Comune, con il quale l’ente è stato condannato al pagamento della somma di euro 124.917,68 in relazione a servizio cimiteriale.
Il T.a.r. Campania, con la sentenza impugnata, ha ordinato al Comune di eseguire il pagamento, nominando, per il caso di inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Presidente della Sezione regionale di controllo atti della Corte dei Conti della Campania o di un funzionario dallo stesso delegato.
Propone appello il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una valida diffida ex art. 90 del R.D. n. 42/1907, a causa della sottoscrizione del legale della società non in forza di procura speciale, ma di mandato ad litem all’avvocato che l’aveva redatta e sottoscritta.
Si è costituita la società appellata resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 29 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato:
L’atto di diffida notificato al Comune di Napoli in data 8.2.2010 (v. fascicolo di primo grado), occorrente ex art. 90 R.D. n. 42/1907, applicabile ratione temporis, con invito a provvedere all’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10740/2008, non opposto, è stato sottoscritto dai legali dell’impresa e reca, a margine, la procura rilasciata dal legale rappresentante per la rappresentanza e difesa in giudizio, anche di opposizione e di esecuzione, con conferimento di ogni facoltà inerente al mandato.
Il T.a.r. ha respinto l’eccezione di inammissibilità sul rilievo che, con la procura ad litem, la parte abbia fatto proprio anche il contenuto negoziale della diffida ad adempiere, escludendo che, a tal fine, occorra l’espresso conferimento nella procura della ratifica della dichiarazione negoziale.
Il Collegio aderisce a tale impostazione, richiamando il proprio orientamento per cui l’atto di diffida e messa in mora previsto dall’art. 90 del R.D. 17 agosto 1907, n. 646, non consiste in una mera intimazione ad adempiere, essendo invece un atto preparatorio dell’intera procedura di ottemperanza, avente la specifica funzione di informare l’amministrazione del proposito del diffidante di dare corso all’azione di esecuzione. Tanto è dimostrato dal fatto che esso non può essere surrogato da un atto di precetto o da una raccomandata e deve essere notificato nella sede dell’amministrazione e non nel suo domicilio legale. (Cons. St. Sez. V, 8.9.2010, n. 6517).
Pertanto, la procura alle liti rilasciata, con ampio mandato in ordine alla fase processuale dell’esecuzione, deve considerarsi ricomprendere anche l’atto, rispetto a tale fase processuale preparatorio, della diffida ex art. 90, presupposto per la procedibilità dell’azione di esecuzione.
Inoltre, secondo quanto affermato dalla S.C. di Cassazione, che il Collegio condivide, "La parte che sottoscrive la procura data al suo difensore a margine od in calce alla citazione è considerata aver sottoscritto l’atto e così avere emesso le dichiarazioni di natura negoziale in essa contenute (Cass. 17 luglio 1996 n. 6465). Per riferire alla parte la ratifica di una diffida ad adempiere fatta a suo nome non è dunque necessario che nella procura data al difensore per il giudizio sia espresso il potere di ratificare la dichiarazione negoziale di ratifica della diffida che sia in esso contenuta" (Cass, Sez. III civ. 18.11.2002, n.16221).
L’appello deve essere pertanto respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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