Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 27/10/2010, il Tribunale di Roma, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di R.S., indagato per il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico, confermava il decreto del Gip di Roma, emesso in data 7/10/2010, con il quale era stato disposto il sequestro di beni mobili (ombrelloni, tavoli, sedie ed altri accessori) utilizzati per l’occupazione del suolo pubblico antistante l’esercizio commerciale di somministrazione bevande, sito in (OMISSIS), gestito dall’indagato.
Il Tribunale riteneva sussistente il fumus commissi delicti, osservando che l’occupazione del suolo pubblico era avvenuta in assenza di ogni provvedimento espresso dell’amministrazione comunale legittimante l’occupazione;
che, a fronte della domanda di concessione presentata dal privato il 20/4/2010, appariva estremamente dubbia l’applicabilità della procedura del silenzio assenso; che la sospensiva decretata dal Consiglio di Stato alla Determina di rimessa in pristino aveva mera natura cautelare e non comportava riconoscimento del diritto del privato di procedere all’occupazione del suolo pubblico.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge sotto un duplice profilo, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche extrapenali di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale.
Sotto il primo profilo eccepisce che il Consiglio di Stato, con ordinanza in data 27/10/2010, aveva disposto la sospensiva della Determina di ripristino dello stato dei luoghi, confermando l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico presentata dalla T&T s.r.l., stante la mancata comunicazione del preavviso di diniego nel termine di 60 gg, senza che l’Amministrazione avesse provveduto al suo annullamento in sede di autotutela. Di conseguenza nella fattispecie difetterebbe il dolo specifico, poichè l’agente, nell’occupare il manto stradale riteneva di esercitare un proprio diritto che, a mente della L. n. 241 del 1990, art. 20, comma 1, non necessita di "ulteriori istanze o diffide". Pertanto il sequestro non poteva essere disposto, essendo evidente l’insussistenza del reato.
Sotto il secondo profilo eccepisce che l’ordinanza impugnata risulta illegittima nella parte in cui sancisce:
che il silenzio assenso si forma per il decorso di 90 giorni dalla presentazione della domanda;
l’aver indetto una conferenza di servizi nel termine di 30 giorni dalla domanda ha impedito il formarsi del silenzio assenso;
la circostanza che la Sovraintendenza ai beni culturali abbia ritenuto in sede di Conferenza di servizi e non attraverso un parere espresso la conformità degli arredi non è confermativa del sopraggiunto silenzio accoglimento.
Al riguardo eccepisce che l’art. 4 del Regolamento OSP approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 119/05 sancisce al comma 2 che, per le occupazioni ricadenti nella città storica, procedimento amministrativo per la concessione della richiesta occupazione "è concluso entro 60 giorni, a decorrere dalla data di ricezione della domanda". Rileva, inoltre, che il Municipio I del centro storico, nel caso di specie non ha adottato alcuna delle misure che la normativa impone laddove si voglia evitare il formarsi di un provvedimento tacito di accoglimento.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente occorre rilevare che – sotto il profilo amministrativo – la questione della formazione o meno del silenzio assenso è ancora sub-iudice in quanto l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4947 del 27/10/2010 ha natura meramente cautelare; pertanto sul merito deve ancora pronunziarsi il TAR Lazio investito del ricorso proposto dall’interessato avverso la Determina di rimessione in pristino emessa dall’Amministrazione comunale.
Tuttavia nella stessa ordinanza del Consiglio di Stato sono precisati i limiti del provvedimento del silenzio assenso, laddove si statuisce che:
"Considerato che, allo stato, il Comune di Roma non ha comprovato la ricezione del preavviso di diniego 8 luglio 2010 prot. n. 54251 inviato con raccomandata a.r., non avendo depositato in giudizio il relativo avviso di ricevimento, sicchè sembra potersi affermare l’avvenuta formazione di silenzio assenso – peraltro nei precisi limiti della OSP per mq 21,56 come dalla relativa domanda -, senza che l’Amministrazione abbia provveduto al suo annullamento in sede di autotutela".
Pertanto l’eventuale provvedimento di silenzio assenso riguarda l’occupazione del suolo pubblico nei limiti di mq. 21,56. Nel caso di specie è stata contestata all’indagato l’occupazione di una area di suolo pubblico, pari a mq. 55,58.
Non v’è dubbio, pertanto, che la condotta di occupazione del suolo pubblico posta in essere dall’indagato esorbita i limiti della domanda di autorizzazione dallo stesso presentata (e dell’eventuale provvedimento di silenzio assenso).
Deve ritenersi sussistente, pertanto, il fumus commissi delicti.
Quanto al periculum in mora, lo stesso è direttamente collegato alla natura del suolo pubblico occupato che l’Amministrazione aveva destinato a parcheggio per disabili e parcheggio per ciclomotori.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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