T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 723

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la questione attiene all’art. 1ter l. 102/09, co. 4, lett. d) nella parte in cui individua i requisiti di reddito necessari per regolarizzare un collaboratore domestico,

– l’asserito datore di lavoro del ricorrente infatti è titolare di un reddito imponibile inferiore alla soglia di 20.000 euro da CUD 2009, ed ha presentato documenti falsi da cui ha fatto risultare il superamento della soglia,

– nel ricorso la difesa del ricorrente oblitera del tutto la circostanza che sono stati presentati a sostegno della domanda documenti falsi (che già di per sé sarebbe motivo sufficiente per respingere la domanda di emersione) e sostiene che la mancanza del reddito sarebbe sanabile aggiungendo il reddito del figlio della ricorrente o mediante sostituzione del datore di lavoro con altro che si era dichiarato disponibile nelle more,

– ma il subentro non è possibile perché comunque alla base c’è un rapporto costituito in modo irregolare (il subentro sarebbe possibile al più – nell’ipotesi ancora non adeguatamente scrutinata in giurisprudenza in cui lo si ritenesse possibile anche per l’emersione 2009 – se ci fosse un rapporto regolare alla base, ed un datore che prima della stipula de contratto di lavoro si rifiuta di continuare a mantenere il rapporto di lavoro regolarmente costituito), che quindi non costituisce titolo su cui può subentrare alcuno,

– in ordine poi alla possibilità di integrare il reddito con quello del figlio della ricorrente, si rileva che dal doc. 3 depositato in giudizio (che è l’unico elemento messo a disposizione del collegio sul punto; si precisa che il documento in questione è depositato senza gli allegati citati nel suo corpo) non emerge che si tratti di figlio convivente, che è il presupposto necessario per poter valutare se sia stato integrato il requisito "di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito",

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 500, oltre accessori (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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