Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Trieste ha annullato la ordinanza del GIP del Tribunale di Trieste con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di V.D., di cui ha disposto la immediata scarcerazione, sotto il profilo della mancanza di certezza che la cessione di cui l’indagato era stato protagonista insieme ad un certo I., avesse ad oggetto sostanza stupefacente.
2. Ricorre il PM presso quel Tribunale e deduce illogicità della motivazione, posto che da un lato il tribunale aveva esaminato il quadro indiziario, ritenendolo soddisfacente, dall’altro aveva escluso la configurabilità del reato di cessione di sostanze stupefacente, per difetto del narco-test.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato ed il provvedimento impugnato è da annullare con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
2. L’ordinanza in esame presenta, infatti, una evidente antinomia nella struttura della motivazione: è, invero, messa in evidenza dal giudicante la gravita del quadro indiziario costituito 1. dalla osservazione diretta da parte della p.g. del V. nell’atto di incontrarsi con un certo I. e di tenere con costui un atteggiamento sospetto, riconducibile a passaggio di sostanza stupefacente; 2. dal fermo immediato del detto I. e rinvenimento in suo possesso di gr 12 di hashish; 3. dalla perquisizione nella abitazione del V. e rinvenimento da parte dei militari dei CC di gr. 83,3 di una sostanza inviata poi al consulente del PM per l’esame tossicologico, insieme a strumenti per il taglio di stupefacente (cucchiai con tracce di bruciatura, bilance, sostanza da taglio) nonchè 10.500 Euro in contanti e 10 telefoni cellulari; 4. dal fatto che rizzo aveva ammesso dì essere un acquirente dell’indagato, che lo aveva rifornito in altre occasioni di hashish.
3. A controbilanciare tale compendio, il Tribunale oppone la mancanza di un sicuro accertamento scientifico sulla natura della sostanza, senza spiegare perchè l’omissione sia tale da inficiare la serie causale e la ritenuta univoca convergenza in ordine all’ipotizzato fatto di spaccio.
4. l’iter argomentativo seguito è invero contraddittorio, posto che non è contestata la convergenza degli indizi e la univocità degli stessi, ma viene introdotta quale elemento di dubbio una mancata conoscenza che viceversa era stata colmata, sia pure ai fini cautelari, proprio dalla concatenazione logica degli elementi raccolti.
5. Si impone dunque un nuovo esame della vicenda, dovendosi fare carico al giudicante di risolvere la detta contraddizione e procedere ad una valutazione unitaria di tutti gli elementi offerti dal PM.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste per nuovo esame.
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