T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 717

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato e depositato in termini la parte istante ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendo l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.

Con atto depositato in data 8.4.2011, l’Amministrazione intimata a fatto presente di aver annullato il qui impugnato provvedimento. Non resta perciò a questo Collegio che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento, con declaratoria conseguente di improcedibilità.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara IMPROCEDIBILE per sopravvenuta carenze di interesse:

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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