T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 13-05-2011, n. 1241

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata il Sindaco del Comune di Lecco, richiamata la vigente normativa in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari e comunitari, preso atto che a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari si è verificato un fenomeno di esponenziale incremento delle richieste di iscrizione che, se non adeguatamente regolamentato, potrebbe assurgere a vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia della igiene e sanità pubblica, posto che, assai spesso, gli alloggi destinati ad ospitare i nuovi residenti versano in condizioni di degrado incompatibili con il requisito della abitabilità, palesando gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità previsti dalla legislazione vigente; considerato che tale situazione mette altresì a repentaglio l’incolumità, l’ordine e la sicurezza pubica intesa nella sua più ampia accezione, ha ritenuto di adottare adeguate misure di carattere preventivo volte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della abitabilità degli alloggi nell’ambito dei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica in applicazione del D.P.R. 223 del 1989 e della normativa nazionale di recepimento della Direttiva CE 38/04.

Avverso il predetto atto sono insorte le associazioni ricorrenti, ritenendo che la disciplina dell’iscrizione anagrafica da esso introdotta contrasti con le rispettive finalità statutarie in quanto discriminatoria.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lecco e il Ministero dell’Interno.
Motivi della decisione

Il Comune di Lecco ha depositato in giudizio l’ordinanza sindacale n. 299 del 23 dicembre 2010 con la quale ha disposto l’annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato.

Il Collegio deve prenderne atto dichiarando cessata la materia del contendere.

Le spese devono porsi a carico dell’Amministrazione resistente, che con l’intervento in autotutela ha riconosciuto l’illegittimità dell’atto impugnato. Resta inoltre fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte virtualmente soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida un Euro 2.000,00 oltre IVA, c.p.a. e rimborso CU

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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