Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato in sede di appello, il sequestro preventivo destinato alla confisca, disposto dal GIP del Tribunale di Ariano Irpino il 28.05.20l0, in relazione alla imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ricorre la difesa di S.A. deducendo che nel caso della fattispecie prevista dall’art. 640 bis c.p. è possibile solo la confisca per equivalente della somma corrispondente al prezzo del reato e non anche a quella corrispondente al profitto. La confisca per equivalente, inoltre, è prevista solo come facoltativa. Non è pertanto invocabile, nel caso in esame, l’intero disposto dell’art. 322 ter c.p.. Aggiunge anche il ricorrente che, comunque, l’importo che si intende sequestrare è di gran lunga maggiore di quello che ha costituito il profitto del reato contestato, posto che il finanziamento erogato è di soli Euro 226.494,00, per un valore del bene sequestrato maggiore di Euro 600.000,00.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2.1 Preliminarmente va precisato che il motivo dedotto, relativo alla omessa quantificazione del profitto, prospettando una violazione di legge per carenza di motivazione, sicuramente rientra nell’ambito di cui all’art. 325 c.p.p., comma 1. 2.2 In ordine alla specifica doglianza va rilevato che questa Corte ha già affermato, in un caso del tutto analogo a quello oggi all’esame (Sez. 5, n. 02101 del 09/10/2009, dep. 18/01/2010, Sortino, Rv. 245727). che, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicchè si impone la valutazione relativa all’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto e che tale valutazione "incide sulla legittimità del provvedimento, dal momento che uno dei requisiti di cui il giudice deve valutare la esistenza ai fini della emissione del provvedimento ablativo è costituito proprio dalla corrispondenza tra il valore dei beni da sottoporre a vincolo e la entità del profitto del reato. Siffatta valutazione deve essere compiuta sia in sede di confisca che di sequestro preventivo funzionale alla confisca". 2.3 Occorre pertanto che il giudice di merito, anche esaminando l’eventuale materiale probatorio prodotto dalla difesa, e sicuramente dando conto dei dati economici desumibili dai fatti indagati e della logica collocazione data agli stessi nel contesto motivazionale del provvedimento ablativo, individui in termini quantitativi, apprezzabilmente congrui, l’elemento "profitto" individuando gli elementi specifici di cui esso è composto.
2.4 Il collegio non ha preso in esame, nè avrebbe potuto, attenendo la questione al merito, l’assunto difensivo secondo il quale il profitto sarebbe limitato alla somma del finanziamento percepito.
Compete, infatti, al giudice di merito e non alla Corte di legittimità, valutare tutte le implicazioni di natura economica, in termini di profitto che comporta la fruizione del finanziamento, con le peculiari regole, anche di natura contrattuale, alle quali tale elargizione è subordinata, comporta, (rv 239927, rv 243198, rv 246995, rv 247768) Tale valutazione è stata esplicitamente omessa dal Tribunale: si impone, di conseguenza, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame sul punto, risultando assorbiti i restanti motivi.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino per nuovo esame.
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