Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 13-05-2011, n. 18851 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16/7/2010, la Corte di appello di Torino, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Torino, in data 4/12/2009, che aveva condannato M.M. e D.N.S. rispettivamente alla pena di anni tre e giorni venti di reclusione ed Euro 700,00 di multa e alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed Euro. 500,00 di multa per i reati di rapina (di cui una in concorso ed altre tre contestate al solo M.) e porto ingiustificato di coltello.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati loro concorsualmente ed individualmente ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

M.M..

Solleva un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione dolendosi dell’irrogazione di una pena sensibilmente superiore al minimo edittale.

D.N.S..

Sollevava due motivi di gravame con i quali deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio della motivazione.

Quanto al primo motivo rileva che il quadro probatorio si fonda essenzialmente sul prelievo ematico effettuato sull’imputato in data 29/5/2009 ed eccepisce che la prova ematica non sarebbe utilizzabile, non avendo il D.N. prestato il proprio consenso al prelievo ematico per fini di giustizia effettuato dalla polizia giudiziaria, senza la preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero. Al riguardo si duole della decisione della Corte d’appello che ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l’esame come teste del medico di guardia, trattandosi di una prova decisiva per valutare se il consenso era stato prestato spontaneamente o meno.

Quanto al secondo motivo si duole che la Corte territoriale si sia riportata alle motivazioni della sentenza di prime cure, senza tenere conto delle argomentazioni difensive avanzate con i motivi d’appello su un punto determinante quale l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. dell’unica fonte di prova, costituita dal prelievo ematico.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati.

M.M..

Quanto alle doglianze sollevate con l’appello relative alla dosimetria della pena, la Corte territoriale le ha prese in considerazione e le ha respinte con motivazione adeguata e priva di vizi logico-giuridici osservando che il ricorrente, in ragione del suo comportamento processuale ha ottenuto le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e che il trattamento sanzionatorio nel suo complesso e nelle sue componenti (pena base ed incrementi per la continuazione) risulta adeguato alle plurime condotte illecite del prevenuto, il quale risponde di quattro rapine aggravate. La motivazione della Corte, pertanto, è coerente con i principi che governano la valutazione del fatto agli effetti della pena, ai sensi dell’art. 133 c.p..

D.N.S..

Entrambi i motivi di ricorso sollevati da D.N.S. vertano in ordine alla questione della inutilizzabilità dei risultati dell’esame ematico, effettuato per la comparazione del DNA, per la pretesa illegittimità del prelievo, e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente.

In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco; Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l’annullamento minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, semprechè tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo; Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi; Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud.

22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta nè quella implicita quando l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.

In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice. In particolare la sentenza della Corte territoriale ha preso specificamente in considerazione le obiezioni sollevate con i motivi d’appello e le ha specificamente confutate, sia con riferimento alla motivazione del giudice di prime cure, richiamata per relationem, sia svolgendo osservazioni pertinenti. In proposito la Corte ha specificamente richiamato l’annotazione di servizio del 30.5.2009 della polizia giudiziaria – che fa fede fino a querela di falso – dalla quale emerge chiaramente che il prelievo della sostanza ematica era già stato effettuato dal personale sanitario sulla persona del D.N., ricoverato al pronto soccorso, allorchè il contenuto delle tre provette fu legittimamente sequestrato dalla polizia giudiziaria. Non sussistendo, pertanto, il presupposto di fatto del prelievo coattivo, è fuor di luogo il richiamo alla norma di cui all’art. 349 c.p.p., comma 2 bis che non trova applicazione nel caso di specie.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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