Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino del 16.12.2006, di condanna di A.V., per i reati di rapina e violenza sessuale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 9000,00 di multa, ricorre la difesa dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza, e deducendo a motivo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 438 c.p.p., u.c., perchè la Corte di merito ha rigettato la richiesta di abbreviato condizionato, riproposta nei termini al dibattimento, perchè difforme da quella originaria, richiamando, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Il ricorrente lamenta anche il difetto di motivazione della sentenza di appello in merito ai motivi dedotti con l’appello e il vizio di difetto di motivazione in ordine alle richieste attenuanti generiche.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già ritenuto che quando l’istanza del rito abbreviato "sia subordinata ad una integrazione probatoria, essa può essere riproposta, in caso di rigetto, in limine al dibattimento di primo grado. Trattandosi di rinnovo dell’originaria richiesta, non è consentito però mutarne il contenuto, e quindi non è possibile nè proporre al giudice del dibattimento prove diverse, nè tanto meno trasformare la domanda da condizionata ad incondizionata, essendo precluse, dall’intervenuta decadenza, istanze diverse da quella originaria" Cass. Sez. 1^ n. 476/2006. La doglianza circa la motivazione di rigetto della reiterata domanda condizionata è comunque superata dalla considerazione espressa dal giudice dibattimentale di primo grado sulla irrilevanza dell’integrazione probatoria richiesta dall’imputato.
Gli altri motivi di ricorso sono del tetto generici e privi dei requisiti di specificità necessari, ai sensi dell’art. 591, lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c) per dare ingresso al giudizio di impugnazione.
Il ricorso, deve essere, pertanto rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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