T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 16-05-2011, n. 2649 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe la A. Società consortile a r.l. ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la nota prot.558677 del 24 giugno 2009 con cui la Giunta Regionale della Campania – Settore ricerca scientifica ha comunicato di non poter concedere un finanziamento per il Programma di ricerca industriale precompetitiva, e di base, nell’ambito del Contratto di Investimento PIT " realizzato a supporto del Programma di investimento finanziato ai sensi del POR 20002006, misura 4.2, sulla considerazione che "agli atti della misura 3.17 non risultano pervenute istanze di finanziamento".

Con il medesimo ricorso la ricorrente ha domandato, inoltre, il risarcimento del danno subìto per effetto dell’illegittimo provvedimento dell’amministrazione, quantificato in euro 4.845.303,18- pari al costo sostenuto per l’attivazione dei 4 progetti di ricerca – nonché del danno, di natura precontrattuale, derivato dall’aver riposto affidamento sulla concessione del contributo in questione.

L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso sostenendo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Sempre in via preliminare, la Regione ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del D.D.n.90/05 e, nel merito, la sua infondatezza.

Nella pubblica udienza del 7 aprile 2011, vista la documentazione prodotta – tra cui la perizia tecnica di parte depositata in data 3.03.2011 – e le memorie conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’amministrazione resistente.

Innanzitutto, va evidenziato come la ricorrente da un lato prospetti la questione di cui trattasi lamentando la violazione di (presunti) obblighi contrattuali assunti dall’amministrazione con il Contratto di Investimento sottoscritto in data 25/07/2007 (v.3° motivo del ricorso introduttivo); dall’altro, essa stessa si duole del fatto che, al di là del predetto C.I., la Regione – nonostante le trattative intercorse – non abbia concluso l’iter procedimentale attivato al fine di reperire aliunde un contributo per il Progetto di ricerca in questione, da farsi valere sulla misura 3.17 del POR 20002006. L’amministrazione resistente, da parte sua, contesta invece la sussistenza di siffatti obblighi contrattuali (con riferimento al finanziamento dei Progetti "di supporto" al progetto di investimento industriale approvato e oggetto di contributo ai sensi del D.D. n.90 del 4.10.2005), ma proprio in relazione alla prospettazione effettuata da parte ricorrente eccepisce il difetto di giurisdizione del G.A..

Ciò posto, va rilevato come, ai fini del riparto tra giudice ordinario e amministrativo- che si radica sulla base della domanda- rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio (Consiglio Stato, sez. IV, 2 marzo 2011; T.A.R. Salerno Campania sez. II, 24 settembre 2009, n. 5035).

Nel caso in esame, pertanto, sebbene con la 3^ censura del ricorso introduttivo la ricorrente abbia lamentato la lesione di presunti diritti soggettivi, chiedendo il risarcimento del danno subìto, la natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio non può ritenersi quella di "diritto soggettivo".

Ed infatti, dagli atti di causa emerge in modo inequivocabile come nel C.I. in questione non sia previsto alcun obbligo, per la Regione Campania, di finanziare il Progetto di ricerca, realizzato a supporto del Progetto di investimento di cui alla scheda PREG001, nell’ambito della misura 4.2 del POR 20002006; ed in effetti la stessa ricorrente, con le ulteriori censure dedotte, nel contestare la legittimità della determinazione con cui la Giunta Regionale ha ritenuto di non poter concederle il finanziamento in questione, argomenta poi che lo stesso, pur non direttamente previsto dal C.I., era comunque da ricomprendersi nei finanziamenti di cui al D.D.n.90/05 (da farsi valere, quindi, sulla misura 4.2) o, comunque, avrebbe dovuto trovare giustificazione nell’ambito della misura 3.17 del POR 20002006. Rispetto a tale finanziamento, quindi, in mancanza di qualsiasi obbligo contrattuale, la posizione della ricorrente non può che qualificarsi come "interesse legittimo".

Quanto, poi, alla presunta responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per avere colpevolmente intrattenuto con la ricorrente trattative non andate a buon fine, anche sotto tale profilo il coinvolgimento, nella presente vicenda, di poteri autoritativi della P.A. è senz’altro idoneo a qualificare la situazione giuridica vantata quale interesse legittimo, tale da radicare la giurisdizione del G.A.

Precisato quanto sopra ai fini della giurisdizione, il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse (ex art.100 cpc) e comunque infondato: ed infatti, anche a fonte della eventuale fondatezza delle censure dedotte la ricorrente, sulla base dei presupposti di fatto evidenziati nel presente ricorso, non potrebbe comunque ottenere il preteso finanziamento del Progetto di ricerca realizzato né da farsi valere sulla misura 3.17 del POR 20002006 (al quale espressamente si riferisce la motivazione del provvedimento impugnato) né tantomeno sulla misura 4.2., ai sensi del D.D. n.90/05 (su cui nulla dice il provvedimento impugnato, ma parte ricorrente ha in prevalenza impostato il proprio ricorso introduttivo).

Al fine di inquadrare il provvedimento impugnato (e la presupposta pretesa di finanziamento della ricorrente), giova ricostruire la vicenda in cui esso si inserisce.

Con D.G.R. n. 578 del 16/04/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 10/05/2004, la Giunta Regionale della Campania approvava il "Disciplinare del Contratto di Investimento nell’ambito dei Progetti Integrati".

Tra le azioni a favore delle PMI della Misura 4.2 del P.O.R. Campania 20002006, il Complemento di Programmazione prevedeva quindi il finanziamento, anche nell’ambito dei Progetti Integrati, dei Contratti di Investimento di cui alla citata D.G.R. n. 578/2004.

Il P.O.R. Campania 20002006 identificava quindi i Progetti Integrati dei Distretti Industriali di Solofra, Calitri, San Marco dei Cavoti, Sant’Agata dei Goti – Casapulla, Grumo Nevano – Aversa, Nocera Inferiore – Gragnano mentre successivamente, con D.G.R. n. 556 del 28/02/2002, veniva altresì identificato- per quanto di interesse nel presente ricorso- il Progetto Integrato "Protofiliere Provinciali".

Pertanto, presentato il relativo Progetto Integrato, a vocazione industriale, dalla capofila Provincia di Benevento (v.nota 0516750/2003 del 22.09.2003), esso veniva approvato con D.G.R. n. 177 del 13/02/2004.

Conseguentemente, con D.D. n. 39 del 15/06/2005 e D.D. n. 90 del 04/10/2005, sulla base delle schede "Contratto di

Investimento" approvate dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, venivano emanati, ai sensi della citata D.G.R. n. 578/2004, gli "Avvisi pubblici per la presentazione delle domande di accesso" al contributo di investimento in ambito PIT.

In particolare, l’Avviso di cui al D.D. n.90/05 aveva ad oggetto la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni nell’ambito del progetto individuato dalla scheda PREG001, inserito all’interno del Programma di investimento "Protofiliere Provinciali", individuato come "Regime di aiuto a favore di PMI per la realizzazione di progetti materiali ed immateriali nei settori ad alto contenuto tecnologico".

La ricorrente, in data 16.11.2005, presentava la relativa domanda alla Capofila del P.I., avvalendosi, come previsto dal Bando, della scheda PREG001, che la inoltrava al Tavolo di Concertazione. Questo, in data 28.11.2005, approvava la relazione istruttoria del Responsabile dei PIT, esprimendo un giudizio positivo sulla coerenza dell’iniziativa con le previsioni dell’ Avviso citato.

Pertanto, come previsto dall’Avviso Pubblico, in data 6 marzo 2006, la stessa ricorrente provvedeva a trasmettere la suindicata domanda, ai fini della autorizzazione preventiva di ammissibilità, al responsabile della misura 4.2, unitamente -come previsto dall’art.12 del Disciplinare- alla documentazione di cui all’art.7 e al Piano Progettuale di cui all’art.8.

Con D.D. n. 254 del 03/07/2006, la Regione provvedeva, quindi, ad incaricare E.F.I. S.p.A., società in house, di effettuare la verifica di fattibilità delle 9 proposte presentate, tra cui anche quella della ricorrente. Sulla base degli esiti comunicati, in data 27/12/2006, con D.D. n. 679 del 29/12/2006 la Regione approvava, provvisoriamente le proposte di Contratto di Investimento in questione, provvedendo nel contempo ad individuare, nell’ambito di ciascuna proposta, i singoli beneficiari finali, l’ammontare dei relativi investimenti, nonché delle consequenziali concessioni provvisorie.

Quindi, come previsto dall’art. 16 comma 3 lettera b) del Disciplinare approvato con la D.G.R. n.578/2004 citata, alla fase istruttoria faceva seguito la fase negoziale (nella quale venivano concordate con i Soggetti Proponenti variazioni o integrazioni dei Piani Progettuali presentati e dei relativi progetti), che veniva avviata dal Responsabile della Misura 4.2 in data 20/04/2007 con tutti i soggetti proponenti per i quali si era conclusa positivamente la fase di istruttoria e terminava in data 25/06/2007, con la definizione ultima dei piani progettuali. Al termine della fase negoziale si procedeva alla valutazione finale di fattibilità della documentazione definitiva, così come modificata in funzione dei risultati della negoziazione.

Quindi, con D.G.R. n. 1146 del 29/06/2007, venivano approvati in via definitiva i piani progettuali, tra cui il PIT Protofiliere Provinciali – Consorzio A. S.c.a r.l., per un totale di agevolazioni concedibili pari a Euro 7.604.000, da ripartirsi tra le imprese consorziate.

Con la medesima D.G.R. n. 1146/2007 veniva, altresì, approvato lo schema di Contratto di Investimento e, con D.D. n. 366 del 25/07/2007, si prendeva atto della sottoscrizione dello stesso da parte della la Regione Campania e del Consorzio A..

Tale contratto, in particolare, prevedeva l’obbligo del Consorzio e delle imprese consorziate di realizzare il piano progettuale allegato alla delibera GR 1146/07, finalizzato alla realizzazione di 7 nuovi impianti industriali dedicati allo sviluppo di attività di ricerca, progettazione e costruzione e alla fornitura di servizi, nonché di attuare un piano di investimenti nel settore dell’aerospazio. Ai sensi di detto contratto, le Imprese consorziate si obbligavano altresì ad apportare capitale proprio per un ammontare non inferiore al 30% degli investimenti ammissibili, anche attraverso il ricorso al credito e a reperire autonomamente le fonti di finanziamento, agevolate e non, per realizzare i programmi di supporto indicati nel Programma Integrato.

Orbene, va premesso che in virtù di detto Contratto la ricorrente ha percepito il contributo, richiesto ai sensi del D.D.n.90/2005, per la realizzazione del progetto industriale nell’ambito del Progetto Integrato "Protofiliere Provinciali".

Con il presente ricorso, invece, il Consorzio A. S.c.a r.l. si duole del fatto che la Regione non abbia erogato il contributo, da essa ritenuto spettante, per il Progetto di ricerca realizzato a supporto del predetto Progetto di investimento, diniego fondato dall’amministrazione sulla considerazione che "agli atti della misura 3.17 non risultano pervenute istanze di finanziamento del Programma di supporto in attività di ricerca industriale precompetitiva, e di base, nell’ambito del Contratto di Investimento PIT " e che pertanto "l’istruttoria avviata non può che concludersi negativamente". Con la prima censura del ricorso introduttivo la ricorrente sostiene, infatti, che la richiesta di finanziamento presentata in data 16.11.2005 tramite scheda PREG001, come previsto dall’Avviso Pubblico, avrebbe ad oggetto proprio un "Progetto Integrato", comprensivo del progetto di industrializzazione, del progetto di ricerca e del progetto di formazione.

Pertanto, essendo stata la domanda correttamente inoltrata, sarebbe stato compito del Responsabile della misura 4.2 trasmetterla al Responsabile della misura 3.17 per quanto di competenza.

In realtà, deve rilevarsi che anche qualora la scheda PREG001 possa ritenersi un vero e proprio "Progetto Integrato", ad avviso del Collegio la ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere, ai sensi del D.D.n.90/05, un finanziamento anche per il progetto di ricerca "di supporto" al progetto di investimento, da farsi valere sulla misura 4.2. né su altre misure del POR 20002006.

Per quanto riguarda il primo profilo, infatti, l’art.5 di tale Avviso Pubblico – che non è stato impugnato- nello specificare l’oggetto del Contratto di Investimento esclude espressamente che il finanziamento dei programmi di supporto (ricerca e sviluppo) possa farsi valere sul medesimo. Tale prescrizione, peraltro, era già contenuta nell’art.4 del Disciplinare dei Contratti di investimento di cui alla delibera di G.R. n.578/04 – ugualmente non impugnata- in cui, analogamente, risulta esplicitato che "i programmi di supporto non sono tuttavia finanziabili a valere sul Contratto di investimento e, pertanto, ne devono essere indicate le autonome fonti di copertura, agevolate e non agevolate".

Per quanto riguarda il secondo profilo, invece, è vero- come argomentato dalla ricorrente- che l’art.12 del Disciplinare del Contratto di investimento, pedissequamente ripreso dall’art.12 del D.D. n.90/05, ha prescritto che "il Piano Progettuale può, altresì, prevedere programmi di supporto consistenti in piani organici di attività di ricerca (…) ovvero deve prevederli se prescritti nella scheda di cui all’art.12 comma 3 (…)" ma, non essendo tale Piano finanziabile con la misura 4.2, il successivo comma 8- del pari, non impugnato dalla ricorrente- ha previsto che in tal caso il richiedente, al momento di presentare la domanda di accesso ai fini dell’autorizzazione preventiva al Responsabile della misura del POR 20002006 di riferimento, doveva esporre "eventuali programmi di ricerca, a supporto, se previsti, con specifico riferimento alle ulteriori Misure del POR Campania 20002006 ovvero agli altri strumenti di finanza agevolata e non da attivarsi".

Tuttavia, nelle censure dedotte con il presente ricorso, parte ricorrente non ha allegato né tantomeno fornito prova di avere espressamente indicato, in sede di presentazione della relativa domanda (ovvero, in data 16.11.2005, tramite la scheda PREG001), attraverso quali autonome fonti di copertura – eventualmente anche da farsi valere sulla misura 3.17- del POR 20002006 intendesse supportare il Progetto di ricerca in questione.

A tal fine, a nulla può giovare il richiamo contenuto nella lett.j) del Contratto di Investimento allegato. Ed infatti pur avendo l’amministrazione dato atto della presentazione da parte della ricorrente di un "Progetto Integrato" e dell’impegno della Regione di trasmettere le componenti del medesimo "alle relative aree di competenza per l’espletamento delle connesse procedure istruttorie", da tale contratto non emerge in alcun modo che la ricorrente avesse specificato se intendeva finanziare tali progetti facendoli valere su differenti misure del POR 20002006 o con ulteriori fonti di finanziamento, agevolate e non.

Ciò è dimostrato, altresì, dalla nota 0407790/2008 del 28.06.2008 del Coordinatore AGC dello Sviluppo Economico che, nel trasmettere il Progetto di ricerca presentato da A. all’Assessorato Ricerca Scientifica per le valutazioni di competenza, ha specificato come dovessero essere ancora indicate "le autonome fonti di copertura finanziaria". Successivamente, infatti, il Settore AGC, dopo aver comunicato alla ricorrente di avere avviato l’istruttoria a seguito della trasmissione della predetta documentazione (nota n. 0693775 dell’8.08.2008), provvedeva a richiederle di relazionare in merito (nota n.0818432 del 3.10.2008), ricevendo circa 6 mesi dopo comunicazione che i progetti erano stati già eseguiti e che A. riteneva che, in virtù del Contratto di Investimento sottoscritto, essi dovessero essere finanziati dalla Regione con contributi da farsi valere sulla misura 3.17 (nota n.374855 del 30.04.2008).

Pertanto,a prescindere dalla interpretazione del contenuto della scheda PREG001, il Collegio ritiene che effettivamente non possa ritenersi presentata dalla ricorrente alcuna domanda di finanziamento da farsi valere sulla misura 3.17 del POR 20002006.

Ciò premesso, va in ogni caso ribadito, ad argomentare ulteriormente l’infondatezza della censura in questione, che la scheda PREG001- contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente- non può ritenersi relativa ad un "Progetto Integrato" in senso tecnico. Il progetto individuato dalla scheda in questione infatti costituisce, a sua volta, la componente relativa al progetto di investimento del PI "Protofiliere Provinciali" approvato dalla Regione con delibera di G.R. n.177/2004, per la quale la ricorrente ha ottenuto il contributo da farsi valere sulla misura 4.2 del POR. La suddetta scheda (PREG001) – approvata dalla Giunta Regionale della Campania (con delibera n.177 del 12.02.2004) e dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (in data 7.09.2005) – così come presentata in data 17.11.2005, in particolare, non contiene alcun riferimento ai Programmi "di supporto" di ricerca e di formazione – che, infatti, non venivano presentati contestualmente alla domanda ma solo il successivo 6.03.2006, dopo che la domanda di investimento era stata già valutata positivamente dal Responsabile della Misura 4.2. – e risulta firmata esclusivamente dal Responsabile della predetta misura, senza alcun coinvolgimento del Responsabile della misura 3.17. Pertanto, quella presentata in data 16.11.2005 non può ritenersi quale domanda volta al finanziamento di un "Progetto Integrato", ai sensi del D.D. n.90/05, dovendosi ritenere tale solo quel programma che coinvolga, contemporaneamente, la valutazione del progetto di investimento, di quello di ricerca e di quello di formazione, per i quali è quindi sufficiente presentare un’unica domanda. Tra l’altro, che la stessa amministrazione, già al momento della presentazione della domanda ritenesse, ritenesse che la domanda presentata da A. non fosse relativa ad un "progetto integrato", bensì una domanda di accesso al finanziamento per un progetto di investimento industriale da farsi valere sulla sola misura 4.2, ben si comprende dallo stesso verbale del 18.12.2006 richiamato da parte ricorrente, in cui il Settore economico si impegnava a trasmettere la richiesta al responsabile del Settore ricerca e formazione per la valutazione complessiva del Progetto di investimento (e non del "Progetto "integrato").

In ogni caso, ciò che in questa sede rileva è che, anche ove la ricorrente avesse allegato e provato di avere fatto espressa domanda di finanziamento per il Progetto di ricerca, da farsi valere ai sensi della misura 3.17 del POR 20002006, già in data 16.11.2005 (nella debita sede di presentazione della domanda per la valutazione preliminare di ammissibilità) – e ciò, come già evidenziato, non risulta neppure dedotto nel ricorso introduttivo né nelle memorie prodotte né, peraltro, emerge dalla documentazione agli atti – in ogni caso l’unico obbligo per l’amministrazione, ai sensi del D.D. n.91/05, sarebbe stato quello di trasmettere il Progetto di ricerca al Responsabile della misura 3.17, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per ottenere il contributo ai sensi di tale misura del POR, ma non certo quello di concedere il finanziamento medesimo, non ottenibile se non nell’ambito di un ulteriore Avviso, disciplinato dalla normativa sull’evidenza pubblica (al quale la ricorrente non ha fatto alcun riferimento). La disciplina che regola la concessione di contributi pubblici esclude, infatti, che possano essere concesse erogazioni di danaro pubblico al di fuori di specifiche procedure di evidenza pubblica che ne regolamentano presupposti, limiti e modalità di erogazione. Tali considerazioni valgono anche per la richiesta di finanziamento autonomamente avanzata dalla A. al Responsabile della misura 3.17, se tale può ritenersi la nota trasmessa dalla predetta in data 29.04.2009, quando il Settore ricerca scientifica stava valutando autonomamente il progetto di ricerca, ricevuto dal Settore economico in data 12.5.2008, al fine di coadiuvare la ricorrente nella individuazione di autonomi canali di finanziamento.

In conclusione, legittimamente la Regione Campania ha respinto la richiesta di contributi per i progetti di ricerca della ricorrente: tale pretesa, infatti, non solo non poteva, per le ragioni già evidenziate, farsi rientrare nell’ambito dei contributi concessi ai sensi del D.D. n.90/05, da farsi valere sulla misura 4.2, ma neppure poteva trovare fondamento (almeno, nei termini prospettati dalla ricorrente) nella concessione di contributi da farsi valere nella misura 3.17.

In virtù di quanto evidenziato, deve altresì ritenersi inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondata anche la seconda censura del ricorso introduttivo: ed infatti, posto che in ogni caso la ricorrente non avrebbe potuto avere accesso ad un finanziamento ai sensi della misura 3.17, non sussiste alcuna contraddittorietà nel fatto che il Settore ricerca scientifica abbia da un lato evidenziato che non era stata presentata rituale domanda in tal senso dalla ricorrente (che, come già evidenziato, avrebbe dovuto essere esplicitata già in data 16.11.2005 al Responsabile della misura 4.2) e comunque, a seguito della trasmissione del Progetto da parte del Settore economico, abbia richiesto alla ricorrente gli opportuni chiarimenti in merito alle fonti con cui intendeva realizzare il progetto. Quindi, ricevuta in data 25/30.04.2009 risposta che i progetti di ricerca erano stati comunque realizzati, e che A. riteneva che gli stessi dovessero essere finanziati dalla Regione, abbia comunicato che "l’istruttoria non poteva trovare positivo accoglimento".

Con riferimento, infine, alla terza censura, con cui la ricorrente deduce violazione del principio dell’affidamento, oggi codificato nell’art.1 comma 1 della legge n.241/90, nonché violazione del principio di buona fede e correttezza di cui all’art.1337 c.c., essa deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondata.

Infatti, posto che la ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcun contributo per il progetto di ricerca da farsi valere sulla misura 4.2. (come risulta da una semplice lettura dell’Avviso Pubblico di cui al D.D.n.90/05 nonché dal Disciplinare di riferimento e come, comunque, risulta confermato dal successivo Contratto di Investimento sottoscritto tra le parti ed approvato con D.D n. 366 del 25/07/2007) né ai sensi della misura 3.17 del POR 20002006, in mancanza di una specifica procedura ad evidenza pubblica, i "contatti" intercorso tra la stessa e l’amministrazione regionale non possono che intendersi come collaborazione tra le parti volta al reperimento di ulteriori finanziamenti regionali, la cui individuazione, oltretutto, costituiva preciso obbligo contrattuale assunto dalla A. in sede di sottoscrizione del C.I.

Più nello specifico, non può attribuirsi alcuna efficacia, al fine di ingenerare un "affidamento" circa la finanziabilità del Progetto di ricerca ai sensi delle misure 4.2 e 1.17:

a) alla scheda PREG001 e alla successiva scheda del Contratto di Investimento, che non ineriscono in alcun modo ai Progetti di supporto e che, in ogni caso, non risultano aver mai coinvolto il Responsabile della misura 3.17, essendo state sottoscritte unicamente dal Responsabile della Misura 4.2;

b) al Contratto di investimento approvato con D.D. n. 366 del 25/07/2007, che non solo non prevede alcun obbligo ma neppure contiene alcuna "promessa" in merito al finanziamento di tali Progetti, limitandosi alla lettera j) a prevederne la trasmissione ai settori di competenza, per la relativa istruttoria (che, per definizione, poteva concludersi tanto in senso positivo che negativo):

c) alla nota 0407790/2008 del 28.06.2008 del Coordinatore AGC dello Sviluppo Economico che, nel trasmettere il Progetto di ricerca presentato da A. all’Assessorato Ricerca Scientifica "per le valutazioni di competenza", ha specificato come dovessero essere ancora indicate "le autonome fonti di copertura finanziaria";

d) alla nota n. 0693775 dell’8.08.2008 con cui il Settore AGC si è limitato a comunicare alla ricorrente di avere avviato l’istruttoria a seguito della trasmissione della predetta documentazione e alla nota n.0818432 del 3.10.2008 con cui la Regione ha chiesto di relazionare in merito alla realizzazione dei Progetti.

Ed infatti, nessuno di tali atti contiene alcuna valutazione "favorevole" né con riferimento all’approvazione del Progetto di ricerca in quanto tale né alla possibilità concreta di ottenerne un finanziamento ai sensi delle misure citate: non sussiste, pertanto, alcun "autovincolo" dell’amministrazione che sarebbe stato disatteso dall’amministrazione con il provvedimento impugnato.

Oltretutto, deve rilevarsi che- come risulta dalla perizia agli atti di causa (peraltro, alquanto generica circa l’indicazione precisa delle circostanze di fatto di riferimento) almeno una parte dei 4 Progetti di ricerca di cui trattasi sono stati realizzati ben prima circa un anno prima – ovvero, tra il 1.05.2007 e il 15.04.2009- rispetto alla data in cui il Settore Economico trasmettesse il relativo Progetto al Settore Ricerca per la necessaria istruttoria e che ne venisse data comunicazione alla A. (cfr.perizia di parte agli atti). Pertanto, la decisione della ricorrente di realizzare i Progetti medesimi ancor prima dell’istruttoria da parte dell’amministrazione circa la concreta finanziabilità deve ritenersi frutto di una libera iniziativa della predetta. Ed infatti, fino a quel momento, le valutazioni espresse dalla Regione si erano limitate alla sola valutazione favorevole del Programma di investimento industriale.

Conseguentemente, deve ritenersi infondata già in punto di fatto, prima che di diritto, la connessa domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale da contatto "qualificato" ex art.1337 c.c..

Tale forma di responsabilità, infatti, è ipotizzabile nell’ambito di trattative negoziali condotte senza procedura di evidenza pubblica così come nell’ambito di procedure di gara, in cui la P.A è tenute ad improntare la propria condotta al canone di buona fede e correttezza scolpito nell’art. 1337 c.c., omettendo di ingenerare nella controparte privata affidamenti ingiustificati ovvero di tradire, senza giusta causa, affidamenti legittimamente ingenerati ma, ad avviso del Collegio, non è neppure astrattamente ipotizzabile quando si tratti di procedure volte all’erogazione di denaro pubblico, a fronte delle quali gli interessati, anche a fronte di un regolare Avviso Pubblico e di una domanda regolarmente presentata, comunque non vantano una posizione soggettiva qualificata in termini di diritto soggettivo bensì una mera posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione (T.A.R. Reggio Calabria Calabria sez. I, 21 febbraio 2011, n.115).

Nel caso in esame, in particolare, le "trattative" (rectius: i contatti) intercorsi tra P.A e ricorrente si sono svolti al di fuori di un procedimento amministrativo instaurato da una regolare domanda, nell’ambito di un Avviso Pubblico volto all’erogazione di finanziamenti pubblici ed anzi deve sottolinearsi la leale collaborazione con cui la P.A. ha coadiuvato la ricorrente nella ricerca di autonomi canali di finanziamento per il Progetto di ricerca industriale, anche al di fuori del POR Campania 20002006 (obbligo cui, peraltro, la ricorrente era tenuta ai sensi del C.I.).

Non può, pertanto, ipotizzarsi alcun comportamento "colpevole" dell’amministrazione né alcun affidamento di buona fede della ricorrente, giuridicamente tutelabile, atteso che in mancanza di specifica domanda e, comunque, di un Avviso Pubblico sul quale far valere il finanziamento richiesto ai sensi della misura 3.17, la ricorrente non poteva, ragionevolmente, aspettarsi alcuna concessione "diretta" di un finanziamento pubblico.

Dalla inammissibilità e, comunque, dalla infondatezza complessiva delle censure dedotte avverso il provvedimento impugnato, deriva, in via consequenziale, anche l’infondatezza della domanda di risarcimento proposta ex art.2043 c.c.. Non sussistendo, infatti, il presupposto dell’illegittimità del provvedimento impugnato, deve escludersi anche in via astratta la possibilità di configurare nella vicenda in esame la fattispecie risarcitoria di cui alla norma citata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) lo dichiara inammissibile e comunque lo respinge in quanto infondato.

b) Respinge le domande risarcitorie proposte;

c) Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro.2.500,00# (duemilacinquecento/00#);

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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