Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 13-05-2011, n. 18869 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 17.5.2010 il GIP del Tribunale di Palermo, in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata dalla difesa di M.A., in relazione alle condanne, per violazioni alla legge stupefacenti e per delitti contro il patrimonio, comprese nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 1686/09, emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo. In particolare, la difesa di M.A. aveva rappresentato che la vicinanza temporale e l’analogia delle condotte tra gli episodi delittuosi giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1, 7 e 8 rendeva verosimile la sussistenza di un medesimo disegno e che la vicinanza temporale e le analogie delle condotte tra gli episodi delittuosi giudicati con le sentenze indicate ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 rendeva verosimile la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Il GIP del Tribunale di Palermo riteneva che l’istanza dovesse essere respinta sia perchè il ricorrente non aveva indicato elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza, limitandosi a un mero riferimento alla vicinanza temporale e all’analogia delle condotte, sia perchè non risultava che i fatti di cui alle condanne riportate dal certificato del Casellario giudiziale fossero stati commessi a causa dello stato di tossicodipendenza.

A giudizio del giudice dell’esecuzione, dal suddetto certificato si evinceva soltanto che l’imputato aveva commesso gravi delitti contro la persona e il patrimonio ed anche traffico di droga, seppure nell’ipotesi meno grave.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando erronea applicazione dell’art. 671 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Secondo il ricorrente, in sede di esecuzione, l’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione dell’istituto della continuazione deve ritenersi soddisfatto anche con la semplice indicazione degli estremi delle sentenze riguardanti i fatti per i quali si è chiesta l’applicazione della continuazione, come si ricava peraltro anche dalla previsione dell’art. 186 disp. att. c.p.p..

Spetta al giudice dell’esecuzione autonomamente accertare l’identità del disegno criminoso sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica dei fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche soltanto attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti elementi, purchè significativi.

Dall’istanza presentata al Giudice dell’esecuzione e dalla documentazione ad essa allegata poteva facilmente ricavarsi la sussistenza della continuazione tra tutti i reati indicati.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nell’istanza sottoposta al giudice dell’esecuzione i reati de quibus erano stati suddivisi in due gruppi, sostenendo che i reati di ciascun gruppo avevano alla base un distinto e unico disegno criminoso, desumibile dalla vicinanza temporale tra i fatti commessi e dalle analogie delle condotte.

Il giudice dell’esecuzione ha omesso di esaminare le sentenze riguardanti i reati compresi in ciascuno dei suddetti gruppi – al fine di verificare se dai dati obiettivi ricavabili dalle medesime sentenze fosse o meno ravvisabile, per ciascun gruppo di reati, una unicità del disegno criminoso – sul presupposto che non fossero stati indicati elementi concreti e specifici a sostegno dell’istanza.

La pretesa del giudice è errata, poichè il grado di specificità della richiesta di incidente di esecuzione non è quello operante nelle impugnazioni, per le quali è prevista l’inammissibilità se a sostegno delle stesse non sono indicati i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione dell’istituto della continuazione è, invece, da ritenersi soddisfatto con l’indicazione delle sentenze relative ai reati di cui si chiede la continuazione (non è indispensabile la produzione dei provvedimenti, come si ricava dall’esplicita previsione dell’art. 186 disp. att. c.p.p.) e con la sommaria indicazione delle ragioni per le quali si chiede l’applicazione del suddetto istituto, essendo rimesso al giudice l’accertamento – attraverso l’esame degli elementi obiettivi risultanti dai provvedimenti, unitamente a quelli dedotti dall’istante – della sussistenza di un unico disegno criminoso tra i reati dei quali si chiede l’unificazione con il vincolo della continuazione.

Nell’ordinanza impugnata, inoltre, non si da conto degli elementi dai quali il Giudice ha tratto la convinzione che i reati non fossero stati commessi a causa dello stato di tossicodipendenza, stato al quale, peraltro, deve essere dato particolare rilievo, avendo il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49) aggiunto all’art. 671 c.p.p., comma 1 il periodo "fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza", sicchè detto stato deve essere preso in considerazione per giustificare l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione (V. Sez. 1 sent. n. 33518 del 7.7.2010, Rv. 248124 e Sez. 4 sent. n. 33011 dell’8.7.2008, Rv.

241005).

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla GIP del Tribunale di Palermo per nuovo esame, tenendo conto dei principi richiamati da questa Corte.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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