Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 13-05-2011, n. 18906

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.V.A., S.N., C. A., G.R., L.S., A.L. e P.G. ricorrono a mezzo del loro difensore avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Messina in data 7 luglio 2010 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei riguardi dei detti imputati in ordine al reato loro contestato ( art. 718 c.p. – partecipazione al giuoco di azzardo) per oblazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, limitatamente al punto della decisione che ha, in virtù dell’art. 722 c.p., ordinato la confisca del denaro in sequestro. Deducono violazione di legge per il rilievo che, essendo intervenuto il proscioglimento e non essendo prevista dalla legge una forma di confisca obbligatoria se non nel caso di condanna, nella specie la confisca sarebbe del tutto illegittima in quanto non consentita, nè dall’art. 240 cpv. c.p., nè da leggi speciali.

Il ricorso è fondato.

E’ palese la denunciata violazione di legge in cui è incorso il Tribunale, poichè l’art. 722 c.p. in tema di gioco d’azzardo prevede l’obbligatorietà della confisca del denaro e delle altre cose destinate al gioco solo nel caso di condanna. Valgono al riguardo le numerose pronunce emesse in subiecta materia da questa Corte: si tratta infatti di una particolare ipotesi di confisca obbligatoria strettamente ricollegata ad una pronuncia di condanna, con la conseguenza che in caso di estinzione del reato – come è avvenuto nel caso di specie – per oblazione o per altra causa (prescrizione, amnistia, etc.) tale confisca non è più possibile ostandovi la preclusione normativa suddetta (Cass. Sez. 3 Ord. 11.1.2005 n. 2949, Gazziero, Rv. 230868; Cass. S.U. 25.3.1993 n. 5, Carlea ed altri, Rv.

193119; Cass. Sez. 1 19.11.1993, n. 4987, Urru, Rv. 196132).

Va, conseguentemente, disposto l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca che va eliminata con contestuale restituzione di quanto in giudiziale sequestro agli aventi diritto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca che elimina, disponendosi la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *