Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 13-05-2011, n. 18891 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sentenza per vizio di motivazione.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Pavullo, in data 19 ottobre 2009, quale giudice di rinvio, ha ordinato la demolizione dell’edificio sito in località (OMISSIS), di proprietà di G.M. e V.V., imputati del reato di abuso edilizio ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)).

Va premesso che la sentenza di applicazione della pena concordata era stata già impugnata innanzi a Questa Suprema Corte da parte del pubblico ministero in quanto il giudice aveva omesso di disporre l’ordine di demolizione ed era stata annullata limitatamente alla omessa statuizione di demolizione del manufatto abusivo con rinvio al Tribunale (sentenza n. 28170 del 2008). Il giudice di rinvio, nel disporre tale ordine, ha precisato che costituisce valutazione ormai coperta da giudicato il fatto che la sanatoria conseguita L.R. n. 23 del 2004, ex art. 19 non ha determinato l’estinzione del reato ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 38 e 36, T.U..

Gli imputati, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione peri seguenti motivi:

1. Nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione della legge penale (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 38, art. 31, comma 9) che attribuisce al giudice che pronuncia condanna il potere – dovere di ordinare la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Il giudici del rinvio hanno erroneamente interpretato la norma, non considerando l’esistenza del provvedimento concessorio emesso in sanatoria dal Comune di Serramazzoni, L.R. 21 ottobre 2004, ex art. 19 (esattamente conforme al permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 38, cit. T.U. dell’edilizia), che ha obbligato i proprietari al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere abusive, rilevando che la "restituzione in pristino non era possibile in quanto avrebbe comportato problemi stativi all’edificio preesistente ed altri inconvenienti". Di conseguenza, l’opera non può essere demolita se non a seguito di annullamento di tale provvedimento da parte della stessa PA o del Giudice amministrativo. Già la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza in quanto priva di motivazione sull’omessa applicazione dell’ordine di demolizione, senza però ritenere che l’ordine di demolizione fosse dovuto in caso di affermazione di responsabilità o applicazione pena, perchè, in tal caso, lo avrebbe disposto essa stessa (ex art. 620 c.p.p., lett. l).

Pertanto a parere dei ricorrenti il giudice del rinvio avrebbe dovuto revocare l’ordine di demolizione, in quanto l’opera era stata legittimamente assentita.

2. Violazione dell’art. 606, lett. e) per illogicità della sentenza che ha equiparato gli effetti della sanatoria ordinaria alla cd. sanatoria amministrativa o giurisprudenziale. Il giudice poteva disapplicare l’atto amministrativo solo quanto incide sul presupposto del reato (concessione illegittima) o su una causa di estinzione di esso (sanatoria ordinaria).

3. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per manifesta contraddittorietà ed illogicità della sentenza in quanto ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento amministrativo di sanatoria, facendo riferimento ad un vizio dell’originario provvedimento concessolo (D.I.A.), superato dalla successiva sanatoria.

4. Violazione ed erronea applicazione della legge in relazione al disposto di cui al R.D. n. 2248 del 1865, art. 4 che limita il potere del giudice ordinario di disapplicazione dell’atto amministrativo.

Tale potere di disapplicazione è previsto a favore del privato, invece, nel caso di specie l’atto amministrativo sarebbe stato disapplicato contra reum.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frignano, non doveva affatto verificare se la concessione in sanatoria fosse ostativa all’ordine di demolizione, come asserito dai ricorrenti. Il giudice del rinvio ha emesso l’ordine di demolizione attenendosi correttamente al principio di diritto che la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 28170 del 9 luglio 2008, aveva stabilito proprio in riferimento al caso di specie. In tale sede era stato precisato che l’ordine di demolizione, in quanto avente natura di sanzione amministrativa, è conseguenza obbligata della sentenza di condanna (ed anche di quella di patteggiamento che aveva concluso il procedimento a carico dei due ricorrenti). Pertanto il provvedimento di sanatoria non avrebbe potuto vincolare le determinazioni del giudice penale relative a tale ordine.

Tale principio risulta ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: l’ordine di demolizione assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quelli dell’autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (Cfr. Sez. Unite, 24/7/1996, n. 15, rie. PM in proc. Monterisi).

Peraltro va osservato che l’ordine di demolizione impartito dal giudice ai sensi del cit. T.U., art. 31, u.c., (già L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c.), pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca da parte del giudice dell’esecuzione, quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all’immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria. La parte interessata potrebbe eventualmente in seguito adire il giudice dell’esecuzione, affinchè valuti la possibilità di incidenza di tale titolo, eventualmente ritenendo incongrua la demolizione di un manufatto originariamente abusivo ma successivamente assentito. E’ stato infatti precisato che in sede esecutiva la demolizione potrà essere sospesa o revocata quando risulta "assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria". (Cfr. Sez. 3, n. 17066 del 18 maggio 2006, Spillantini, Rv. 234321). Risultano quindi prive di fondamento, oltre che in conferenti nel caso di specie, le censure avanzate, con gli altri motivi di ricorso, circa la mancanza in capo al giudice penale del potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi in materia urbanistica "essendo ammissibile il sindacato del giudice ordinario anche sugli atti della P.A. espressione di discrezionalità tecnico – amministrativa" e in merito alla limitazione di tale potere ai soli casi in cui si risolva in un beneficio per l’imputato (in riferimento ad un potere di disapplicazione del piano regolatore generale, cfr. Sez. 3, n. 14228 dell’1/4/2009, Caresia, Rv. 243401; a proposito del potere di disapplicazione del giudice dell’esecuzione, si veda Sez. 3, n. 25485 del 18/6/2009, Consolo, Rv. 243905, che lo circoscrive alla verifica che il provvedimento di sanatoria sia stato emesso "in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza".) Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto ed al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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