Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La società I. srl riferisce di essere titolare della Raffineria I. Impianti Nord di Priolo Gargallo (Sr), che svolge attività di trasformazione del petrolio grezzo in prodotti petroliferi commerciabili nel rispetto dell’ambiente circostante. Nell’ambito di interventi programmati la società ha assunto la realizzazione di due nuove infrastrutture produttive (CR40 e CR41) aventi lo scopo di desolforare preliminarmente la carica di successivi impianti, al fine di produrre benzine a bassissimo tenore di zolfo e ridurre così l’inquinamento, abbattendo le emissioni nell’atmosfera.
Conformemente a quanto previsto dagli art. 7 e 11 del Dlgs. n. 216 del 2006 nell’ottebre 2006 la società ha presentato apposita istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ad emetter gas a effetto serra per l’assegnazione di nuove quote.
Il Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce, con provvedimento 6 marzo 2008, prot. n. 1140/ANC/RAS/2008 ha rigettato l’istanza avverso la quale è stato proposto ricorso presso questo Tar.
Con sentenza 31 marzo 2010, n. 5293, questo Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego adottato dal Comitato nei limiti e negli interessi di parte ricorrente.
In data 14 maggio 2010 la società ha notificato la predetta sentenza alle Amministrazioni intimate, le quali non hanno proposto appello, omettendo, altresì, di dare esecuzione alla decisione medesima.
A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione e anche ai fini di poter accedere alle predette quote integrative, ha notificato in data 28 luglio 2010 un atto di diffida alle Amministrazione intimate al fine di pronunciarsi nuovamente sull’istanza adeguandosi al disposto della predetta sentenza, con particolare rilievo alla circostanza che le limitazioni all’assegnazione di quote supplementari ai "nuovi entranti" annullate per effetto della sentenza non avrebbero potuto essere opposte, quali cause escludenti, nel procedimento relativo alle istanze presentate con riferimento agli impianti CR40 e CR41, che costituiscono sulla base della normativa in materia, a tutti gli effetti, modifiche nell’assetto strutturale dell’impianto che determinano un incremento netto di capacità produttiva/termica riconosciute quali ripotenziamenti di impianti esistenti e che pertanto comportano una assegnazione integrativa di quote di emissione.
Lamenta la società che anche la diffida non ha avuto alcun riscontro riguardo le legittime pretese e pertanto, chiede a questo Tribunale di ordinare alle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, di dare esecuzione alla sentenza n. 5293/2010, ai sensi dell’art.112 e ss. cpa sussistendone i presupposti, con rinnovo del procedimento di riscontro dell’istanza, uniformandosi ai principi di diritto enunciati nella sentenza e nomina di commissario ad acta in caso di reiterato inadempimento.
2. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
3. Il ricorso é stato ritualmente proposto ai sensi dell’art.112 e ss. del D.lgs. n. 104 del 2010, in quanto, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 5293/2010 e la notifica della diffida in data 28 luglio 2010, le Amministrazioni intimate non vi hanno dato riscontro ed esecuzione.
Il ricorso è altresì fondato, in quanto dette Amministrazioni intimate non hanno fornito alcun elemento ostativo all’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Il ricorso stesso deve, quindi, essere accolto e deve ordinarsi agli intimati Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce, al Ministero Politiche Europee, al Ministero delle Politiche Comunitarie e al Ministero delle Attività Produttive, ciascuno nell’ambito della rispettiva competenza di provvedere all’adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta sentenza – tranne quanto nel frattempo eventualmente disposto in risposta alla diffida – e va assegnato alle predette Amministrazioni il termine di 60 (sessanta) giorni per adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione dell’adempimento stesso; tale termine è decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un Commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.
La peculiarità della questione principale sottoposta all’esame del Collegio consiglia la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli art. 112 e ss. del D.Lgs n. 104 del 2010, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:
a) assegna al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce, al Ministero Politiche Europee, al Ministero delle Politiche Comunitarie e al Ministero delle Attività Produttive, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e ciascuno per la propria competenza, il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla integrale esecuzione della sentenza Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 31 marzo 2010, n. 5293, così come precisato in motivazione;
b) dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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