Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 1-2-2010 il Giudice di Pace di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di G. S., imputato del reato di cui all’art. 594 c.p., comma 1, rilevato che la querela era inammissibile, essendo stata presentata oltre il termine di legge.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, rilevando ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 124 c.p. la inosservanza della legge penale.
A riguardo evidenziava che il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, risultava depositato in data 20 febbraio 2008, e pertanto doveva ritenersi proposto entro il termine di legge, essendo le dichiarazioni offensive di cui in rubrica risalenti al 23 novembre del 2007.
Per tali rilievi il Requirente chiedeva dunque l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero, come evidenziato dal PM ricorrente, il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, è stato proposto innanzi al Giudice di Pace in data 20 febbraio del 2008, onde risulta rispettato il termine per presentare querela, secondo la disposizione enunciata dall’art. 124 c.p. applicabile nella specie.
Il termine, di mesi tre, decorre infatti dal momento in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato(v. in tal senso Cass. Sez. 5 – sentenza in data 8 novembre 2005, n. 40274,e in senso conforme, Sez. 5 – sentenza del 3 marzo 2008, n.9572 – RV. 232542).
In riferimento alla proposizione del ricorso innanzi al Giudice di pace presentato il 20 febbraio 2008, il termine,indicato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 22, non risultava superato, avendo la persona offesa riferito di essere stata ingiuriata in data 23 novembre 2007.
La Corte deve pertanto pronunziare,in accoglimento dell’impugnazione, stante la violazione di legge, rilevata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo per nuovo giudizio.
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