Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 17-05-2011, n. 19332 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22 settembre 2010, il Tribunale di Lucera rigettava la richiesta di riesame, presentata nell’interesse di SA. V. V. e S.P., avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di Lucera con il quale veniva disposto il sequestro preventivo di alcuni manufatti realizzati in (OMISSIS) e consistenti nelle opere di ricostruzione di uno stabilimento balneare a servizio di due alberghi e della struttura di fondazione costituita da 96 plinti in cemento armato e 138 travi, per un volume complessivo in calcestruzzo di mc 655, incassati nel terreno sabbioso per mc 126.

Avverso tale provvedimento i predetti proponevano ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deducevano la violazione dell’art. 321 c.p.p., assumendo che il provvedimento impugnato violava il principio del c.d. giudicato cautelare.

Affermavano, a tale proposito, che già in precedenza era stato disposto il sequestro preventivo relativamente ad una piattaforma in cemento armato e su tale misura il Tribunale si era già pronunciato, consentendo il dissequestro che però subordinava alla rimozione di un massetto in cemento.

All’atto del dissequestro la polizia giudiziaria delegata rinveniva, però, le fondazioni in cemento armato ed interpellava il Tribunale circa la necessità di procedere comunque alla restituzione, ricevendone conferma. Il sequestro veniva poi disposto dal G.I.P. con il provvedimento ora impugnato.

Tale precedente pronuncia del giudice del riesame, aggiungevano, aveva determinato la formazione del c.d. giudicato cautelare precludendo ogni possibilità di ulteriore pronuncia.

Con un secondo motivo di ricorso deducevano la violazione dell’art. 321 c.p.p. con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, esclusa dall’avvenuto completamento delle opere, trattandosi di misura reale eseguita sulle fondazioni di un bene già ultimato e consistenti, peraltro, nella ricostruzione di manufatti già esistenti e distrutti da un incendio che nessun nuovo impatto causavano sull’originario assetto territoriale.

Osservavano, inoltre, che la contestazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) riguardava un’ipotesi di lottizzazione abusiva la cui astratta configurabilità non era stata motivata dai giudici del riesame, così come non veniva fornita alcuna spiegazione in merito alla contestazione relativa alle violazioni paesaggistiche.

Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Esso contiene, inoltre, una ricostruzione della vicenda che, in taluni casi, si fonda su affermazioni del tutto contrarie al vero.

Occorre pertanto precisare come, dal provvedimento impugnato, risulti chiaramente che il precedente decreto di sequestro è stato confermato in sede di riesame, ritenendone, evidentemente, fondati i presupposti e che, all’esito di tale decisione, i giudici hanno concesso il dissequestro subordinandolo alla rimozione del massetto cementizio.

Risulta, altresì, che le opere, all’atto del secondo sequestro, erano ancora in corso di realizzazione, che l’autorizzazione paesaggistica inizialmente rilasciata era stata annullata dalla locale Soprintendenza e che il G.I.P. aveva concesso la "facoltà d’uso" dello stabilimento sequestrato subordinandola alla rimozione di alcuni corpi di fabbrica.

Si tratta, in definitiva, di una situazione ben diversa da quella rappresentata nel ricorso.

Come appare di tutta evidenza, non si pone alcuna questione di preclusione processuale trattandosi di provvedimenti diversi che hanno ad oggetto opere diverse.

Accedendo, peraltro, alla tesi dei ricorrenti, assumerebbe rilevanza, ai fini dell’invocato "giudicato cautelare", la conferma del primo provvedimento di sequestro da parte dei giudici del riesame i quali, evidentemente, ne hanno riconosciuto la piena legittimità.

Ciò posto, deve rilevarsi come, dai dati fattuali ricavabili dal ricorso e dal provvedimento impugnato, emerga chiaramente che le opere, in corso di realizzazione, sono totalmente difformi da quanto autorizzato (il titolo abilitativo riguardava opere in legno completamente amovibili) ed insistono in zona soggetta a vincolo paesaggistico, con riferimento al quale risulta annullata la relativa autorizzazione.

Tale condizione rende evidente che trattasi di interventi, non suscettibili di sanatoria ed in corso di realizzazione, la cui semplice esistenza in zona sottoposta a vincolo radica in modo permanente il danno all’assetto territoriale che il vincolo medesimo mira a salvaguardare.

Ne consegue che legittimamente il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la conferma del provvedimento impugnato, attesa la necessità di impedire la prosecuzione dei lavori e l’evidente aggravio del già compromesso stato dei luoghi conseguente all’utilizzazione delle opere.

Coerentemente risulta negata anche la facoltà d’uso dei beni sequestrati, provvedimento che, oltre a non competere al Tribunale in sede di riesame, risulterebbe incompatibile con le esigenze cautelari che la misura applicata è finalizzata a salvaguardare.

Va infine rilevato che la qualificazione giuridica dei fatti appare del tutto corretta, in quanto il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) non si riferisce esclusivamente alla lottizzazione abusiva ma anche agli interventi edilizi eseguiti nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire.

La violazione del vincolo era poi di tutta evidenza non solo per le difformità indicate diffusamente nell’ordinanza in contestazione, ma anche per la revoca del "nulla osta" paesaggistico da parte della Sovrintendenza e della quale l’ordinanza medesima correttamente da atto.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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