Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 17-05-2011, n. 19286

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ad eccezione di quello sub a) e l’eliminazione della relativa pena.
Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 21.05.2009, ha dichiarato la prescrizione per talune imputazioni rideterminando la pena in anni cinque e mesi nove di reclusione ed Euro 5.700,00 di multa, ricorre la difesa del M., deducendo il vizio di violazione di legge perchè, pur dando per pacifiche le responsabilità del M. in ordine ai reati ascrittogli, rileva che la Corte ha errato nel non dichiarare prescritti anche i reati di cui ai capi B) D) E) G) I) N) P) F1) J2) T1) U1) con conseguente riduzione della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso solo in parte è fondato.

Le imputazioni richiamate in ricorso riguardano due tipi di reati: la tentata truffa aggravata (capi D, E, U1, A2, C2, H2) e la ricettazione (B, G, I, N, P, F1, J2, T1, U1).

Va innanzitutto precisato che pur trattandosi di fatti realizzati negli anni (OMISSIS), essendo intervenuta la sentenza di primo grado nel 2009, la prescrizione deve essere commisurata alla stregua della nuova regolamentazione della prescrizione del reato, ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10 e secondo l’interpretazione che ne ha dato la sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale che nel caso in esame è anche quella più favorevole all’imputato.

Ciò posto, il primo gruppo di reati si prescrive in anni sette e mesi sei, cui vanno aggiunti nove mesi relativi ai periodi di sospensione della procedura, come ritenuto in sentenza e come in effetti è.

Il secondo gruppo dei reati si prescrive in dieci anni, cui vanno aggiunti i nove mesi relativi ai periodi di sospensione della procedura.

Di conseguenza devono essere dichiarati prescritti i reati di cui ai capi D, E, U1, A2, C2, H2 e solo in tali limiti va accolto il ricorso.

Va anche eliminata la pena relativa ai reati dichiarati prescritti che si commisura, secondo quanto disposto dal giudice di prime cure , in mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 di multa. La pena residua, di conseguenza, è determinata in anni cinque e mesi tre di reclusione ed Euro 5.100 di multa.

I motivi di ricorso non sono fondati per le imputazioni di ricettazione e vanno quindi rigettati.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a sei episodi di tentata truffa (capo D) capo E), U1, A2, C2, H2) perchè estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena applicata in aumento per la continuazione di mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 e pertanto ridetermina la pena residua in anni cinque e mesi tre di reclusione ed Euro 5.100,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *