T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 18-05-2011, n. 431 Competenza del Consiglio di Stato e del T.A.R. Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, premesso che con decreto 31 gennaio 2008 n. 76 la Corte d’appello di Reggio Calabria, accogliendo un ricorso presentato ai sensi della l.n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di una somma pari ad Euro 19.613,34 a titolo di risarcimento per l’eccessiva durata del processo, oltre interessi dal decreto al soddisfo, nonché Euro 1.654, 85 a titolo di spese legali, oltre gli accessori di legge, e precisato che il decreto era stato notificato e poi seguito da atto di diffida rimasto senza esito alcuno, chiedeva a questo Tribunale, con ricorso notificato il 18 settembre 2010 e depositato il successivo giorno 28, di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare l’esecuzione integrale del decreto in oggetto.

Con memoria depositata il 2 aprile 2011 si costituiva l’amministrazione ed alla camera di consiglio del 6 aprile 2011, nella quale la parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione nonché della produzione documentale dell’amministrazione, il ricorso è stato posto in decisione.

2. Occorre precisare che il presente giudizio è stato incardinato con ricorso notificato, al Ministero della Giustizia a Roma ed all’Avvocatura distrettuale, in data 1821 settembre 2010 e, quindi, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo).

2.1. Ciò è rilevante, intanto, ai fini dell’individuazione del giudice competente.

L’art. 113 c.p.a., al co. 2, prevede per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario di cui all’art. 112, co. 2, lett. c) la competenza – che a mente dell’art. 14, co. 3, ha natura funzionale – del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, così escludendo la competenza del Consiglio di Stato, al contrario di quanto prima avveniva in base all’abrogato art. 37, co. 1 e 2, l.n. 1034/71.

Si deve, quindi, affermare la competenza funzionale di questo Tribunale amministrativo, essendo stata domandata l’ottemperanza di un provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.

2.2. Alla luce delle disposizioni codicistiche risulta poi fondata l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa di parte ricorrente. Ai sensi dell’art. 46, la costituzione, così come la presentazione di memorie, può avvenire nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso, termine che in base all’art. 87 è dimezzato e pari, dunque, a trenta giorni; poi secondo l’art. 73, sempre in combinato disposto con l’art. 87, le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a quindici giorni liberi e presentare repliche fino a dieci giorni liberi.

E’ evidente, dunque, che la "memoria di costituzione" depositata dall’Avvocatura dello Stato giorno 2 aprile per la camera di consiglio fissata per giorno 6 è tardiva. Non potrà, dunque, tenersi conto delle difese scritte e dei documenti ad esse allegati, ferma restando l’ammissibilità della mera costituzione in giudizio, per la quale la violazione del termine non produce effetto alcuno.

3. Ciò premesso, nell’odierna fattispecie sono integrate tutte le condizioni dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro.

In primo luogo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il collegio non ha ragione di discostarsi, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (vd., da ultimo, Cons. St., IV, 23 dicembre 2010 n. 9342 e 6 maggio 2010, n. 2653).

E’ stata poi fornita la prova del passaggio in giudicato del decreto, che è solo ricorribile per Cassazione: è in atti, infatti, copia con l’attestazione della Cancelleria della Corte d’appello di Reggio Calabria del 7 ottobre 2010 che "a tutt’oggi non risulta proposto ricorso per Cassazione avverso il superiore decreto".

2. Ciò posto, stante l’idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione coatta e perdurando l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la diffida ritualmente notificata da parte ricorrente, va dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente, entro il termine di giorni novanta (90) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, dei sopra precisati importi dovuti per il predetto titolo (con esclusione delle spese per il precetto, atto estraneo alla presente procedura), oltre agli interessi legali dal 31 gennaio 2008 al soddisfo, alle spese legali liquidate dalla Corte e alle spese di registrazione del decreto (cfr. Tar Napoli, IV 17 gennaio 2011 n. 242).

Nell’eventualità d’inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelega, il quale nei successivi giorni novanta (90) dovrà provvedere sia all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e per l’effetto,

– dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;

– per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelega, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;

– condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di lite, che forfetariamente si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e C.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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