Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Sig. O.D.M., editore specializzato nel settore delle pubblicazioni storichearaldiche, premesso di essersi aggiudicato per Euro 7.440,00 lo "Stemmario fiorentino- Chiari Luca" – assoggettato a vincolo storico artistico con decreto del 15.12.2005 prot. 3996 – alla vendita presso la casa d’aste Bloomsbury del 4.12.2009, impugna il decreto del 7.9.2010 con cui è stata esercitata la prelazione ai sensi dell’art. 60 del d.lvo n. 24/2004.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 61 co. 2 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto la prelazione è stata esercitata oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla denuncia di trasferimento, effettuata dalla predetta casa d’aste in data 21.1.2010, completa di tutti gli elementi prescritti.
2) Eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché sviamento dall’interesse pubblico, in quanto la PA, prima ha adeguatamente considerato la possibilità, alternativa, di accettare l’offerta di comodato del manoscritto e poi s’è determinata nel senso contestato – senza neppure attendere la scadenza del termine proposto- senza considerare che entrambe le ipotesi alternative proposte dal ricorrente – comodato e donazione subordinata alla possibilità di pubblicazione per i tipi dell’editore interessato – assolvevano allo scopo di assicurare la valorizzazione e fruizione del bene culturale in questione senza alcun esborso di denaro pubblico.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali depositando rapporto difensivo a sostegno dell’operato della PA.
Con ordinanza n. 64 del 12.1.2011 la richiesta di sospensione dell’atto impugnato è stata accolta.
Con memoria di replica depositata in vista dell’udienza il ricorrente ha controdedotto in merito alle difese della resistente.
All’udienza pubblica del 24 marzo 2011 la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Si impugna il decreto del 7.9.2010 con cui la Direzione Generale per gli Archivi, sulla base delle valutazioni espressa dalla Soprintendenza Archivistica per la Toscana e dall’Archivio di Stato di Firenze, confermate dalla Direzione Generale per i Beni culturali della Toscana, ha esercitato la prelazione ai sensi dell’art. 60 del d.lvo n. 24/2004 sullo "Stemmario fiorentino- Chiari Luca" acquistato dal ricorrente all’asta tenutosi a Roma presso la casa d’aste Bloomsbury il 4.12.2009.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la tardività dell’esercizio della prelazione, in quanto intervenuta oltre il termine decadenziale di 60 gg. dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento previsto in via ordinaria dal comma 1 dell’art. 61 del d.lvo n. 24/2004, denunciando l’insussistenza dei presupposti (incompletezza della domanda) per l’applicazione del termine di centottanta giorni previsto dal secondo comma della predetta disposizione.
La doglianza va disattesa.
Risulta incontestato che la comunicazione della vendita all’asta del 4.12.2009 dello stemmario in contestazione è stata effettuata, via email, dalla (sola) casa d’aste incaricata della vendita solo in data 21.1.2001, indicando il bene mediante il riferimento al numero di lotto, il prezzo, il nominativo del compratore e l’indirizzo (Via Cernaia 11, 20121 Milano).
L’atto in parola non può essere equiparato alla denuncia di cui all’art. 59 del cod.bb.cc. in quanto non contiene uno degli elementi costitutivi da questo prescritti, e cioè manca della sottoscrizione delle parti o dei loro rappresentanti legali, ai fini della decorrenza del termine decadenziale sopraindicato, sancendo espressamente al comma 5 che "si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise".
La riscontrata incompletezza della denuncia presentata dall’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione alle sottoscrizioni, pertanto, rende inapplicabile alla fattispecie in esame l’ordinario termine per l’esercizio del diritto di prelazione fissato in sessanta giorni dall’art. 61, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 42/2004.
Davanti a tale espressa comminatoria di inefficacia delle comunicazioni prive degli elementi prescritti, posto dal legislatore a sanzione della volontà dei ricorrenti, non residua alcuno spazio per eventuali interpretazioni difformi basate sulla ratio della legge né per invocare l’onere di collaborazione procedimentale dell’autorità procedente, visto che non si tratta di "integrare" documentazione già prodotta, bensì di completare un atto privo di elementi essenziali per legge,
Tantomeno rileva l’eventuale esistenza di prassi difformi, in quanto contra legem, non mancandosi di rilevare che la presentazione della denuncia da parte della Casa d’aste può, tutt’al più, valere come sottoscrizione del venditore, che ha conferito mandato con rappresentanza – ed in disparte ogni osservazione in merito alla equivalenza di tale figura con il "rappresentante legale" cui fa invece riferimento l’art. 61 del cod.BBCC – e non già può equivalere alla firma dell’acquirente.
Ne consegue che il dies a quo da cui computare i termini per l’esercizio della prelazione in contestazione va identificato nella data in cui il compratore ricorrente ha effettuato la comunicazione di sua competenza, datata 31.3.2010 e pervenuta all’amministrazione il giorno successivo via fax e mediante racc.r.r. il 7.4.2011; sicchè detto termine andava a scadere il 31.9.2010, e pertanto con il provvedimento impugnato, adottato il 7.9.2010, l’Amministrazione risulta aver tempestivamente esercitato il diritto di prelazione entro il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 61, co.2.
Occorre pertanto verificare se il potere, oltre che tempestivamente, sia anche stato correttamente esercitato, sotto il profilo della giustificazione sostanziale.
Al riguardo il ricorrente lamenta che l’amministrazione non abbia adeguatamente valutato le altre due modalità alternative attraverso cui avrebbe potuto assicurare la valorizzazione e fruizione del bene culturale in questione – che è lo scopo perseguito mediante l’esercizio della prelazione – senza tuttavia alcun esborso di denaro pubblico, e cioè accertare l’offerta di comodato o di donazione – condizionate alla possibilità dell’interessato di pubblicare il manoscritto in vista della sua presentazione al Congresso Internazionale di Araldica di Stoccarda del 1217 settembre 2010 – formulate dall’interessato, rispettivamente in data 31.3.2010 e 24.6.2010.
Le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a declinare l’offerta di comodato, rappresentate nel rapporto difensivo depositato dall’avvocatura erariale, consistono nella scelta di assicurare la fruizione pubblica del codice mettendolo a disposizione della generalità degli utenti sul sito internet istituzionale, oltre che nella mancanza di convenienza in quanto la durata limitata delle disponibilità del bene non giustificava gli elevati costi per l’assicuzione e la conservazione del bene imposti dall’art. 44 del cod. bbcc.
Detta disposizione, infatti, subordina l’accettazione del comodato al "previo assenso del competente organo ministeriale" e solo a condizione che "la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa", imponendo, quale modalità di protezione e prevenzione delle liti con la controparte privata, "idonea copertura assicurativa a carico del Ministero" ovvero "l’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’articolo 48, comma" e stabilendo che le spese per la conservazione dei beni ricevuti in comodato sono a carico del Ministero.
La scelta dell’Amminstrazione di non accettare l’offerta di comodato si basa quindi su valutazioni di opportunità (pubblicazione gratuita "on line") e convenienza – non sindacabili in questa sede di giudizio di legittimità, non essendo ravvisabili profili di eccesso di potere inteso sia nelle figure tradizionali sia in quelle più evolute del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità – e risulta trovare adeguata base normativa nella disposizione sopra richiamata.
Per quanto attiene all’ulteriore possibilità alternativa di acquisire la proprietà del bene accettando la proposta di donazione, condizionata alla riserva del diritto di pubblicazione integrale del codice da parte della casa editrice del ricorrente entro il mese di settembre 2010, l’amministrazione aveva espresso una valutazione positiva, determinandosi ad accettare l’offerta, previo parere favorevole espresso dal Comitato tecnico scientifico di settore nella seduta del 28.6.2010 condizionatamente alla realizzazione dell’operazione in data anteriore alla scadenza del termine per l’esercizio della prelazione; dandone comunicazione al ricorrente con nota prot. 12977 del 9.7.2010 in cui si riservava "di definire al più presto possibile la procedura in sede di stipula del rogito davanti al’ufficiale rogante dell’amministrazione archivistica" del negozio – di cui inviava una bozza in data 13.7.2010 – "sentiti per le vie brevi gli interessati"; la data per la stipulazione veniva poi rinviata a data successiva al 23.8.2010 (nota prot. 13307 del 14.7.2010) e quindi proponendo le due date del 13 e 14 settembre(nota prot. 1930 del 24.8.2010) ed invitando l’interessato a confermare la sua disponibilità entro il 13 settembre con l’espressa avvertenza che "ove ciò non si verificasse, questo Ufficio dovrà ritenere che sia venuta meno la volontà di donare…e pertanto procederà con l’esercizio della prelazione".
Prescindendo dall’esame dei profili civilistici della vicenda – in ordine alla validità di un’offerta di donazione condizionata, accettata, a sua volta, condizionatamente in quanto sottoposta a termine "essenziale" – va osservato che non è ravvisabile alcuna illegittimità nell’operato dell’autorità procedente che, sebbene intenzionata ad accettare l’offerta in questione, non ha potuto addivenire all’effettiva stipula entro la data prevista come termine essenziale da ambo le parti per fatti ad essa non imputabili, determinati da difficoltà nelle comunicazioni all’interessato, assente nel periodo delle ferie estive al recapito indicato ai fini della pratica e coincidente con la sede legale della casa editrice e trasferitosi di residenza dal 1.6.2010 (in via S.Pio V 2, 20123 Milano, come comunicato con nota del 19.4.2010 alle sole autorità archivistiche toscane) – e quindi non a causa di improvvido ripensamento, come prospettato da parte ricorrente.
Al contrario, dal carteggio intercorso, l’Amministrazione ha mostrato costante intenzione di concludere il negozio di donazione, invitando ripetutamente l’interessato a presentarsi alla Soprintendenza Archivistica del Lazio per la sottoscrizione anche oltre il termine intimato con la nota 1930 del 24.8.2010, ma sempre entro il termine di scadenza per l’esercizio del diritto di prelazione (da ultimo con nota prot. 17948 del 11.10.2010, rimasta senza riscontro da parte del ricorrente, il quale comunque aveva già rappresentato in data 8.10.2010 la persistente intenzione di concedere in deposito il manoscritto, riservandosi tuttavia "di decidere in futuro sulla donazione, alla luce di futuri eventi").
Né in senso contrario depone la rilevata dissonanza tra la nota prot. 15890 del 7.9.2010, con cui l’amministrazione sollecitava il riscontro della nota 1930 del 24.8.2010, ove si proponevano due date alternative per procedere alla stipulazione del negozio di donazione – ed il provvedimento di esercizio del diritto di prelazione adottato in pari data, in quanto la predisposizione dell’atto formale volto ad acquisire il bene in contestazione è stata evidentemente effettuata al solo fine cautelativo di evitare di superare il termine decadenziale in questione, mantenendo detto decreto "privo di effetti" atteso che ai sensi dell’art. 61 co. 3 il trasferimento di proprietà allo Stato avviene alla data dell’ultima notifica dell’atto all’alienante ed all’acquirente. Tant’è che il provvedimento in contestazione veniva poi notificato solo in data 25.9.2010, in prossimità della scadenza dei termini soprindicati.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, vista la complessità giuridica e fattuale della questione, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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