Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-04-2011) 18-05-2011, n. 19624

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

olgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza, per quanto qui ancora d’interesse, la corte d’appello di Torino, in riforma della decisione di condanna cui era pervenuto il giudice di primo grado, mandò assolto U. A., con la formula "non aver commesso il fatto", dal reato di falso in testamento apparentemente redatto da R.A. in favore di B.M., confermando tuttavia la falsità del testamento medesimo;

– che avverso detta sentenza, per il capo relativo alla confermata falsità del testamento, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’ U., denunciando:

1) vizio di motivazione per essere stata ritenuta soltanto occasionale e sporadica e non invece continuativa, come desumibile dagli atti, l’assunzione, da parte del R.A., dei farmaci "Mellerette" e "Theodur" i cui effetti sarebbero stati tali da determinare quelle stesse apparenti incertezze ed anomalie di scrittura considerati invece dal perito d’ufficio come prova della falsità;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 228 c.p.p., n. 2, art. 178 c.p.p., lett. e) e art. 191 c.p.p., per essere state basate, le conclusioni della perizia grafica, sul parere indebitamente acquisito dal perito, al di fuori del contraddittorio delle parti, di uno specialista in psichiatria e di un altro in farmacologia;

– che la difesa dell’imputato ha successivamente prodotto delle "note aggiuntive" a sostegno, in particolare, dell’affermata sussistenza dell’interesse all’impugnazione, sull’assunto che la falsità del testamento, se definitivamente accertata, avrebbe reso nullo l’atto con il quale i beni apparentemente ricevuti in eredità dalla B. M. erano stati da questa donati all’ U. ed alla moglie di costui, R.C., figlia della nominata B.;

– che risulta altresì prodotta, dalla stessa difesa, una diffusa memoria ad ulteriore illustrazione e sostegno dei motivi originali;

– che la difesa della costituita parte civile B.M. ha a sua volta fatto pervenire memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.
Motivi della decisione

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per la pregiudiziale ragione consistente nel difetto d’interesse, in quanto:

a) la declaratoria di falsità della scheda testamentaria non potrebbe in alcun modo pregiudicare la posizione del ricorrente in eventuali giudizi di danno nei quali egli fosse convenuto, atteso che le pretese risarcitorie nei di lui confronti troverebbero insuperabile ostacolo, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nella sua accertata ed incontrovertibile estraneità al fatto, quale risultante dalla formula assolutoria adottata, nella specie, dal giudice penale;

b) la medesima declaratoria, inoltre, non potrebbe in alcun modo fare stato in altri eventuali giudizi civili, atteso che in tali giudizi, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., assume efficacia di giudicato soltanto il fatto in sè che l’imputato sia stato condannato o assolto, nella misura in cui la condanna o l’assoluzione siano dipesi dall’accertamento degli stessi fatti dei quali si controverte in sede civile; il che, nella specie, non è, in quanto l’assoluzione dell’imputato non è certo dipesa dall’accettata falsità ma soltanto dalla sua ritenuta estraneità al fatto;

c) neppure potrebbe in contrario valere il richiamo ad un precedente arresto di questa Corte (diverso da quelli, del tutto inconferenti, ai quali si è fatto cenno nell’atto di gravame) costituito da Cass. 5, 8 marzo-8 maggio 2007 n. 17411, Stola ed altro, RV 236637, secondo cui "Sussiste l’interesse dell’imputato – assolto dal reato di cui all’art. 480 cod. pen. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificato amministrativo) perchè il fatto non costituisce reato – ad impugnare la dichiarazione di falsità1 dell’atto pronunciata dal giudice, considerato che detto interesse sussiste ogni qualvolta l’impugnazione sia preordinata alla eliminazione di un atto lesivo della sfera giuridica del soggetto interessato, anche se involgente effetti extrapenali, quali il nocumento personale e sociale"; principio, questo, che non si attaglia al caso in esame, dal momento che l’assoluzione per non aver commesso il fatto a differenza idi quella con la formula "il fatto non costituisce reato", che presuppone comunque la materiale riconducibilità del fatto medesimo alla persona dell’imputato, non produce, per sua natura, alcun tipo di nocumento personale e sociale;

– che, peraltro, ammesso e non egresso che si dovesse ritenere sussistente un interesse giuridicamente apprezzabile al ricorso, questo sarebbe comunque da dichiarare inammissibile giacchè, quanto al primo motivo, esso appare costituito da doglianze tanto diffuse quanto insuscettibili, però, di rilievo in questa sede, siccome basate soltanto su elementi e valutazioni di puro fatto, la cui verifica richiederebbe un diretto esame degli atti, precluso al giudice di legittimità in quanto da esso non potrebbe comunque derivare, stando alla stessa prospettazione difensiva, il totale scardinamelo dell’apparato motivazionale da cui è sostenuta, sul punto in discorso, l’impugnata sentenza (ved. in proposito, fra le altre, con espresso riferimento alla nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), Cass. 6, 28 settembre – 26 dicembre 2006 n. 35964, Foschini ed altro, RV 234622, e Cass. 6, 18 dicembre 2006 – 16 gennaio 2007 n. 752, Romagnolo, RV 235732), ma potrebbe soltanto derivare lo spunto per una complessiva (ed inammissibile) rivalutazione del giudizio motivatamente espresso dalla corte territoriale; quanto al secondo motivo, esso è da ritenere manifestamente infondato, dal momento che l’art. 228 c.p.p., comma 2, nel prevedere che il perito, con l’autorizzazione del giudice, possa avvalersi di "ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni" (norma la cui violazione, peraltro, non determina alcuna nullità come affermato, fra le altre, da Cass. 5, 15 dicembre 2003 – 19 luglio 2004 n. 31523, Scattone ed altri, RV 228975, e Cass. 4, 14 dicembre 2004 – 16 febbraio 2005 n. 5822, Campeotto, RV 231207), non esclude affatto che lo stesso perito possa acquisire, di sua iniziativa, pareri qualificati dei quali renda poi puntualmente conto (come, nella specie, non si contesta essere avvenuto) nella propria relazione al giudice, così facendoli propri ed assumendone la relativa responsabilità, nel pieno contraddittorio delle parti;

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’appone della prescritta sanzione pecuniaria il cui importo stimasi equo fissare in Euro mille.
P.Q.M.

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