Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 18-05-2011, n. 19532 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.F. ricorre avverso la sentenza, in data 30 aprile 2010, della Corte d’appello di Catania, con cui è stata confermata la condanna per il reato di ricettazione, e, chiedendone l’annullamento, osserva che è carente la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi in base ai quali affermare la sua responsabilità;

il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità, visto il corretto riferimento alle risultanze istruttorie (contraffazione del numero del telaio, possesso del mezzo, provenienza delittuosa, mancata indicazione delle modalità di acquisizione).

Questa corte ha stabilito che "La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità". (Cass. pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648).

In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, generiche, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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