Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-01-2011) 18-05-2011, n. 19590 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 25.09.2008, la Corte d’Appello di Roma rigettò la richiesta di C.G. di riparazione per ingiusta detenzione, sofferta in ordine ai reati di spaccio ed importazione di sostanze stupefacenti dai quali era stato assolto con formula ampia (con la formula "il fatto non sussiste" dall’imputazione di detenzione illegale di sostanza stupefacente al fine di spaccio, e con la formula "per non aver commesso il fatto" dal reato di importazione delle stesse sostanze) dal Tribunale di Roma con sentenza definitiva del 31.07.2007. La corte d’appello evidenziò che l’accusa era essenzialmente fondata su chiamata di correità del collaboratore di giustizia F.M. – secondo cui il C. aveva da lui acquistato diversi quantitativi di cocaina in parte per consumarla ed in parte per rivenderla – e che sussisteva un elemento ostativo al riconoscimento del richiesto indennizzo, costituito dalla condotta posta in essere dal C., dal medesimo riferita in sede di interrogatorio, quando aveva ammesso di aver acquistato sostanza stupefacente dal F., pur precisando per il solo uso personale.

La quarta sezione di questa Corte, con sentenza 21 luglio 2009, annullò con rinvio la suddetta ordinanza osservando, in particolare:

– che i comportamenti ravvisati afferivano a condotte dell’istante successive alla emissione della ordinanza cautelare, mentre mancava l’analisi se, nella fase antecedente alla emissione, vi fosse stata una condotta gravemente colposa, che avesse potuto indurre gli organi inquirenti a suffragare le accuse mosse nei confronti del C. dal chiamate in correità.

– che, al di là delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, non era stato individuato alcun comportamento del C. che avesse potuto indurre gli inquirenti in errore tale da determinare l’emissione dell’ordinanza cautelare.

– che la corte d’appello si era contraddetta nel ritenere che i comportamenti del C. erano stati confermati dalle dichiarazioni del F., mentre proprio queste dichiarazioni avevano determinato l’emissione del provvedimento restrittivo, in assenza di pregressi comportamenti del ricorrente, accertati dagli inquirenti.

– che nella specie non si rinveniva nel provvedimento custodiale alcun elemento collegabile ad un comportamento del C., non essendo sufficiente il "dato acquisito solo nel corso dell’interrogatorio di garanzia, che il C. abbia ammesso di aver acquistato sostanza stupefacente"; e che non era stata considerata "alcuna sua condotta, pregressa all’adozione dell’ordinanza cautelare, che abbia potuto ingenerare negli inquirenti la convinzione di tale consapevolezza".

– che "quanto, poi, alla condotta tenuta dopo la perdita della libertà personale non risulta che il ricorrente, attraverso il mendacio o altro comportamento processuale capzioso, abbia indotto in errore l’autorità procedente al mantenimento della custodia. Con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio non ha fatto altro che esporre le ragioni, per altro verosimili, per le quali era venuto in contatto con il F.".

La corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, con l’ordinanza in epigrafe, ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione proposta dal C., osservando in particolare:

– che il F. aveva, prima della emissione del provvedimento cautelare, riferito che il C. aveva acquistato da lui quantitativi non modesti di cocaina, il che era stato confermato dal C. nel suo interrogatorio, pur se successivo;

– che tale acquisto costituiva comportamento altamente imprudente, tanto più che il C. era già stato inquisito in altro procedimento per cessione di sostanze stupefacenti, e quindi integrava colpa grave ostativa all’accoglimento della domanda di riparazione, senza necessità di accertare ulteriori condotte colpose del C. prima del provvedimento restrittivo;

– che erano rilevanti anche le dichiarazioni del C. in sede di interrogatorio, perchè questi non si era limitato ad avvalersi della facoltà di non rispondere o al mendacio, ma aveva ammesso i fatti storici narrati dal F., precisando solo le somme pagate per gli acquisti.

Il C. propone ricorso per cassazione deducendo illogicità della motivazione. Lamenta che la corte d’appello non ha tenuto in alcun conto la precedente sentenza di annullamento di questa Corte, riproducendo la medesima motivazione della precedente ordinanza e pervenendo ad un concetto di colpa contrastante con quello statuito dalla sentenza di annullamento. La motivazione della ordinanza impugnata, inoltre, è manifestamente illogica.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria.

Il ricorrente ha depositato memoria di replica.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Innanzitutto, infatti, l’ordinanza impugnata integra violazione dell’art. 627 c.p.p., in quanto ha percorso il medesimo iter logico argomentativo della precedente ordinanza, che questa Corte aveva censurato. Con la prima ordinanza la corte d’appello di Roma aveva respinto la richiesta ritenendo che i ripetuti acquisti di sostanza stupefacente riferiti dal collaboratore di giustizia F. "erano tali da indurre ragionevolmente il giudice chiamato a disporre la misura cautelare …a ritenere fondata l’ipotesi dell’acquisto e detenzione finalizzati anche alla cessione". La sentenza di annullamento della quarta sezione aveva invece affermato che "Orbene, nel caso di specie, quanto alla valutazione della condotta tenuta prima della perdita della libertà personale, non si rinviene nel provvedimento custodiale alcun elemento collegabile ad un comportamento del C.. Non basta, come, invece, rileva la Corte, per altro dato acquisito solo nel corso dell’interrogatorio di garanzia, che il C. abbia ammesso di aver acquistato sostanza stupefacente", aggiungendo che "La stessa Corte, evidenziando che la condotta, poi ritenuta ostativa al riconoscimento dell’invocato indennizzo, è stata riferita dal C. nel corso dell’interrogatorio, si contraddice, sostanzialmente affermando che determinò una convergenza del quadro indiziario a suo carico, atteso che, e questo è un dato certo, all’atto della emanazione della misura cautelare a carico del medesimo sussistevano solo le dichiarazioni del F.".

In altre parole la sentenza di annullamento aveva statuito che, sulla base degli elementi forniti dalla ordinanza della corte d’appello, l’unico elemento a carico del C. al momento della emissione del provvedimento cautelare era costituito dalle dichiarazioni del collaborante F., che però, in mancanza di qualsiasi riscontro obiettivo ed individualizzato, non potevano costituite gravi indizi di colpevolezza sufficienti per disporre la privazione della libertà personale. La sentenza aveva altresì statuito che, in riferimento alla valutazione della condotta anteriore alla misura, sarebbe occorso individuare un qualche elemento di colpevolezza collegabile ad un comportamento del C., mentre non poteva essere considerata a tal fine la dichiarazione resa dal ricorrente nel corso del suo interrogatorio, trattandosi di condotta successiva alla emissione della misura cautelare. Quanto poi alla condotta successiva alla perdita della libertà e rilevante sotto il profilo del mantenimento della misura, la sentenza aveva statuito che non risultava che il ricorrente, attraverso il mendacio o altro comportamento processuale capzioso, avesse indotto in errore l’autorità procedente al mantenimento della custodia, e ciò perchè con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio non aveva fatto altro che esporre le ragioni, per altro verosimili, per le quali era venuto in contatto con il F..

E’ di tutta evidenza che il giudice del rinvio non si è conformato a nessuna di queste statuizioni. L’ordinanza impugnata, infatti, continua a ritenere elemento sufficiente a dimostrare una colpa tale da giustificare la misura cautelare l’acquisto di sostanza stupefacente dal F., acquisto però all’epoca risultante dalle solo dichiarazioni del medesimo F.. Al contrario, la sentenza di annullamento aveva statuito che queste propalazioni per essere utilizzate avrebbero dovuto trovare un riscontro obiettivo, confermando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la chiamata di correità se non è confortata da riscontri riconducibili a comportamenti concreti riferibili all’istante, non può costituire di per sè elemento colposo in grado di escludere l’indennizzo.

L’ordinanza impugnata, invece, non solo non ha individuato l’esistenza di un siffatto riscontro, ma ha addirittura ritenuto non necessario accertare una qualche condotta colposa del C. anteriore al provvedimento restrittivo, già risultante al momento della emissione del provvedimento stesso.

Per il vero, l’ordinanza impugnata fa anche riferimento alle ammissioni del C. in sede di interrogatorio ed alla sua personalità, desumibile da un precedente in materia di droga.

Sennonchè le ammissioni in sede di interrogatorio avrebbero potuto semmai rilevare ai fini del mantenimento della misura e non della sua emissione, giacchè quando furono fatte il provvedimento era già stato emesso. La corte d’appello, quindi, nel compiere la valutazione ex ante, ha omesso di considerare sia la mancanza di elementi di riscontro, sia l’attendibilità delle dichiarazioni del F., sia la circostanza che tali dichiarazioni erano state rilasciate ben due anni prima. Anche il precedente al quale fa riferimento l’ordinanza impugnata non risulta aver influenzato l’emissione del provvedimento restrittivo, non risultando che esso fosse conosciuto o comunque che fosse stato preso in considerazione dal Gip. Sotto questo profilo la motivazione è manifestamente illogica perchè cerca di addossare la responsabilità dell’arresto al C., in violazione del principio che il giudice chiamato a decidere sulla ingiusta detenzione non può operare un giudizio ex post, ma è tenuto a valutare gli stessi elementi utilizzati dal giudice che emesso la misura cautelare.

Per quanto riguarda poi il mantenimento della misura cautelare, la sentenza di annullamento, come già ricordato, aveva statuito che non vi erano elementi per ritenere che il C. avesse concorso a dar causa a tale mantenimento con un comportamento colposo, e ciò sia perchè non risultava che avesse indotto gli inquirenti al mantenimento della misura attraverso il mendacio o altro comportamento processuale capzioso, sia perchè non aveva comunque fatto altro che esporre le ragioni, per altro verosimili, per le quali era venuto in contatto con il F..

La corte d’appello – ancora una volta disattendendo quanto statuito dalla sentenza di annullamento – ha di nuovo ritenuto rilevanti le dichiarazioni del C. perchè "nel caso in esame non si trattò di scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere o di mendacio, bensì di piena ammissione degli stessi fatti storici dichiarati dal F.". La motivazione, quindi, è anche manifestamente illogica perchè, considerato che alle dichiarazioni del F. mancavano riscontri, si dovrebbe dedurre che se il C. si fosse avvalso della facoltà di non rispondere o avesse risposto, mentendo, di non avere acquistato la droga per uso personale, il giudice non avrebbe protratto la misura. In ogni caso l’ordinanza impugnata non spiega in alcun modo per quale ragione si poteva considerare riscontro dell’accusa del collaboratore che il C. aveva acquistato da lui sostanza stupefacente anche per rivenderla, il solo fatto che quest’ultimo aveva sì ammesso l’acquisto ma al solo fine di utilizzarla per uso personale.

In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla corte d’appello di Roma, la quale si dovrà attenere ai principi già affermati dalla precedente sentenza di annullamento del 21 luglio 2009, e confermati dalla presente decisione.

Con l’annullamento della ordinanza impugnata viene caducata anche la condanna alla refusione delle spese ivi contenuta, in considerazione della soccombenza dell’istante. Nel presente grado è invece soccombente il Ministero dell’Economia e delle Finanza, concretamente intervenuto con una memoria difensiva. E’ quindi evidente l’opportunità che sulle spese di entrambi i gradi decida il giudice del rinvio ala luce dell’esito finale del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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