Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 24 settembre 2009, ha parzialmente confermato la sentenza 5 ottobre 2007 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato T.L., MA. I. e M.G. alle pene ritenute di giustizia per il delitto di cui all’art. 589 c.p. in danno di V.D. deceduta a seguito di un incidente stradale verificatosi in (OMISSIS).
Il giorno indicato era avvenuto che T., mentre percorreva una strada nel comune indicato alla guida di un veicolo, perdeva il controllo del veicolo e andava ad urtare violentemente contro il guard rail posto alla sua destra. Il guard rail era privo della parte finale arrotondata e aveva perforato l’autovettura colpendo anche la persona trasportata che decedeva sul colpo.
Il primo giudice aveva affermato la responsabilità del conducente T. (trovato anche sotto l’effetto di stupefacenti):
– sia per aver superato i limiti di velocità consentiti sia per non aver saputo controllare il veicolo da lui condotto – oltre che degli altri due imputati MA. e M. dipendenti del Comune di (OMISSIS) che avevano curato la sistemazione del guard rail e non l’avevano completata inserendo la parte terminale curva che avrebbe evitato le gravi conseguenze dell’infortunio.
La Corte di merito, con la sentenza oggi impugnata, ha così provveduto:
– ha assolto MA.ID. dal reato indicato per non aver commesso il fatto avendo ritenuto che le sue mansioni fossero di natura meramente esecutiva;
– ha dichiarato estinto per prescrizione, nei confronti di T. L., il reato di cui all’art. 187 C.d.S. (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) rideterminando la pena inflitta dal primo giudice;
– ha confermato l’affermazione di responsabilità di T. e M. in ordine al delitto di omicidio colposo.
2) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso T. L. e M.G..
Con il ricorso da lui proposto T.L. ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
– l’erronea applicazione degli artt. 43 e 589 c.p. nonchè la mancanza di motivazione "in punto di responsabilità"; non avrebbero considerato, i giudici di merito, che l’evento è derivato dal comportamento dei tecnici comunali mentre le violazioni addebitabili al ricorrente avevano avuto un’incidenza causale minima tanto è vero che, dall’urto contro il guard rail, non erano derivate conseguenze ai trasportati; da ciò conseguirebbe che le più gravi conseguenze nei confronti della passeggera non erano prevedibili perchè riferibili, esclusivamente, alla inidonea sistemazione della protezione costituita dal guard rail;
– la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena, sulla durata della sospensione della patente di guida e sulla mancata concessione dei benefici di legge malgrado la minima partecipazione causale della sua condotta.
M.G., con il ricorso da lui proposto, ha dedotto un unico motivo con cui si deduce il vizio di motivazione nonchè l’inosservanza delle norme riguardanti il regolamento della messa in sicurezza delle strade.
Il ricorrente rileva che non competeva al reparto manutenzione strade il ripristino del guard rail trattandosi di compito che apparterrebbe al reparto "segnaletica". 3) I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso di T.L. è anche privo di alcuna decisività perchè diretto, in buona sostanza, ad affermare l’efficacia solo concausale della condotta di T. o anche solo la minima incidenza causale della sua condotta; il che, come è noto, non vale ad escludere la responsabilità penale per il chiaro disposto dell’art. 41 c.p., comma 1.
Manifestamente infondata è anche la parte di censura che si riferisce alla prevedibilità dell’evento posto che – in via meramente astratta – una guida spericolata ben oltre i limiti di velocità consentiti (82 km. orari invece dei 50 consentiti), l’essersi messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (e non una; nell’occasione fu rilevata nel sangue dell’imputato la presenza di oppiacei, cocaina e anfetamine) e il non aver saputo governare il veicolo rendevano del tutto rappresentabile, anticipatamente, un esito infausto di un eventuale incidente indipendentemente dalle caratteristiche del guard rail; la riprova sta nel fatto che anche T. nell’incidente "subiva gravi lesioni personali" (v. p. 4 della sentenza di primo grado).
Inammissibili sono anche le censure contenute nel secondo motivo e riguardanti il trattamento sanzionatorio.
A parte la circostanza che il motivo era stato proposto del tutto genericamente con i motivi di appello va rilevato che il trattamento sanzionatorio – comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione – rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e così anche la determinazione della pena da infliggere in concreto che, per l’art. 132 c.p., è applicata discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere.
In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell’uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati facendo riferimento, per motivare il diniego sulle richieste formulate, alla gravità della colpa e delle conseguenze del reato e alla scelta irresponsabile di mettersi alla guida dopo l’assunzione di plurime sostanze stupefacenti. Questa valutazione, essendo congruamente e logicamente motivata, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. 4) Manifestamente infondato (e proposto anche per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità) è il ricorso proposto da M.G..
Va premesso che l’imputato propone un’unica censura riguardante le competenze dell’ufficio da lui diretto. Non propone invece alcuna censura (nè l’aveva proposta con i motivi di appello) su altri aspetti della responsabilità.
In realtà, sotto il profilo indicato, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sulla competenza dell’articolazione comunale diretta da M. – che del resto aveva provveduto al ripristino del guard rail in questione – escludendo (anche implicitamente) che quelle attività competessero ad altro ufficio. Del resto, se così fosse, M. avrebbe dovuto segnalare all’ufficio competente la necessità di completare un’opera che appariva pericolosa.
Si aggiunga che la tesi secondo cui la competenza apparteneva al settore denominato "segnaletica" appare alquanto ardita ove si consideri che il guard rail non ha funzioni di segnaletica ma riguarda la sicurezza della circolazione.
Anche il ricorso di M. deve dunque essere dichiarato inammissibile.
5) Alla dichiarazione di inainmissibilità dei ricorsi conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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