Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 31 maggio 2010, la Corte d’Appello di Catanzaro, 1^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Cosenza appellata da M.R. e B. O., rideterminava la pena nei confronti di M. in quattro anni quattro mesi di reclusione ed Euro 1.920 di multa con interdizione temporanea dai pubblici uffici ed eliminazione dell’interdizione legale; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale M. e B. erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di rapina aggravata di Euro 90.000,00 in danno della Banca Cooperativa filiale di (OMISSIS) nonchè della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per porto di taglierini senza giustificato motivo, fatti commessi il (OMISSIS).
La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di inutilizzabilità ex art. 407 c.p.p., comma 3 degli accertamenti tecnici effettuati dal RIS di Messina (perchè non operante nel giudizio abbreviato e perchè comunque compiuti ed esauriti alla data del 4.7.2008) e del riconoscimento fotografico da parte di G.G. (perchè effettuato in conseguenza dell’integrazione di indagine disposta dal GIP), nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta del riconoscimento operato, all’esito dell’osservazione dei filmati riproducenti le fasi della rapina, dal M.llo L. e dal Brig. C.. L’attendibilità di tale riconoscimento non era inficiata dal risultato dell’individuazione fotografica da parte del M.llo S. e degli App.ti F. e Br. (che comunque dai fotogrammi riconobbero B.) e dal risultato degli accertamenti tecnici del RIS (che comunque concludono per la compatibilità) nè dal risultato dell’individuazione fotografica ad opera di G. (che ha espresso un giudizio di somiglianza), perchè nessuno di tali apporti probatori aveva smentito il riconoscimento certo da parte di L. e C., ma anzi l’avevano convalidato. Condivisibile era la valutazione del diniego delle attenuanti generiche a M. in ragione dei precedenti penali (anche specifici) e delle modalità del fatto. Tuttavia la pena poteva esser ridotta. Per B. non ricorrevano i presupposti per modificare il giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato B.O., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità della relazione del RIS nonostante la stessa non fosse stata acquisita agli atti nel termine stabilito per la conclusione delle indagini preliminari.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato, perchè la critica è formulata solo in relazione alla seconda parte della motivazione adottata dalla Corte territoriale sul punto, senza tenere conto dell’assorbente e prima giustificazione addotta, secondo la quale l’inutilizzabilità di cui all’art. 407 c.p.p., comma 3 non è riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 191 c.p.p., sicchè la scelta del giudizio abbreviato ne preclude la rilevabilità.
Vanno quindi confermati i principi di diritto già enunciati da questa Corte secondo i quali:
"l’inutilizzabilità degli atti d’indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all’art. 191 c.p.p., non è rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte, sicchè essa non opera nel giudizio abbreviato" (Cass. Sez. 6, 24.2-22.4.09 n. 16986).
"L’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato fissato dalla legge per la chiusura delle indagini preliminari non è assimilabile alla inutilizzabilità delle prove vietate, ex art. 191 c.p.p. e non è, pertanto, rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte" (Cass. Sez. 5, 22.12.2009-14.1.2010 n. 1586), con la conseguenza che la scelta di definizione del procedimento con il giudizio abbreviato ne preclude la rilevabilità.
Il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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