Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 20-05-2011, n. 20029 Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.P. e S.M. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza, in data 5.3.2010, con cui la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza 31.1.2008 del Tribunale di Vallo della Lucania, dichiarava non doversi procedere, in ordine al reato di tentata estorsione loro ascritto al capo D) della rubrica, per intervenuta prescrizione;

rideterminava la pena inflitta allo S., per il residuo reato di tentata estorsione di cui al capo f), in anni cinque di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa; rideterminava la pena irrogata allo Sp. in anni due, mesi tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa,ritenuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza del GIP del Tribunale di Terni in data 18.2.1999 (divenuta irrevocabile l’11.4.1999).

Lo S. deduceva:

1) violazione dell’art. 512 c.p.p., e art. 526 c.p.p., comma 1 bis e mancanza, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla P.G. da L.A., acquisite dal Tribunale al fascicolo del dibattimento in relazione al delitto di cui al capo D); la Corte territoriale, con erronea motivazione e travisando il dato probatorio, aveva riaffermato l’applicabilità dell’art. 512 c.p.p., previa constatazione della sopravvenuta irreperibilità di detta testimone; nessuna rilevanza poteva, invece, attribuirsi alla circostanza che la L. non fosse stata trovata nel proprio domicilio, allorchè i Carabinieri si erano recati per eseguirne l’accompagnamento coattivo, trattandosi di una temporanea ed occasionale assenza della testimone, non equiparabile ad una impossibilità di escussione; 2) violazione dell’art. 609 c.p. e mancanza, manifesta illogicità della motivazione, posto che, in relazione alla tentata estorsione di cui al capo f), le persone offese, tra cui il C., non si erano sentite minacciate e quest’ultimo aveva consegnato la somma di L. 50.000 per una sua libera determinazione.

S.M. lamentava:

1) violazione dell’art. 192 c.p.p. nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di porto e detenzione illegale di una pistola, sulla base della deposizione resa dal teste M.; questi aveva riferito di aver notato la pistola alla cintura dello Sp., circostanza che avrebbe precluso al teste stesso di verificare se la pistola fosse un’arma o un giocattolo; sul punto la Corte di merito aveva omesso ogni motivazione;

2) violazione dell’art. 649 c.p.p.; secondo la sentenza di primo grado la pistola di cui all’imputazione sarebbe stata la stessa poi sequestrata allo Sp. in occasione dell’arresto e che aveva comportato la condanna con sentenza del Tribunale di Terni in data 18.2.1999; contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, ricorreva, per detto reato, la preclusione di cui all’art. 649 c.p., posto che la permanenza del reato cessa con la sentenza di condanna di primo grado.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

Ricorso S.:

La Corte territoriale ha correttamente applicato il disposto dell’art. 512 c.p.p., in aderenza alla giurisprudenza in materia della S.C., atteso che la lettura in dibattimento e l’acquisizione agli atti delle dichiarazioni rese ai Carabinieri dalla testimone, L.A., è stata disposta, previa constatazione della sua sopravvenuta irreperibilità "mediante ricerche appositamente delegate agli organi di polizia giudiziaria", effettuate successivamente alla mancata, ingiustificata comparizione in udienza della teste stessa, resasi irreperibile anche all’ordinanza di accompagnamento coattivo. Tale situazione configura, infatti, un’ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio, prevista dall’art. 111 Cost. e legittima, quindi, l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di dette dichiarazioni (Cfr. Cass. n. 4290/2004; n. 37119/2002). L’altra censura attiene ad una valutazione alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale dato conto, con corretta e logica motivazione, della valenza intimidatoria "implicita"; in una richiesta di denaro che non poteva considerarsi, in ogni caso;irrisoria rispetto alla capacità economica del C. (parte offesa) e, comunque, sproporzionata rispetto allo scopo rappresentato".

Ricorso Sp.:

I motivi di ricorso implicano valutazioni in fatto esulanti dal sindacato di legittimità, a fronte di un’adeguata motivazione della sentenza impugnata, laddove è stato evidenziato, sulla base della testimonianza del teste M., che l’imputato aveva una pistola alla cintola dei pantaloni e che le condotte delittuose accertate, rispettivamente, in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), non potevano ritenersi espressione di un medesimo fatto storico ai fini dell’applicazione del principio del "ne bis in idem", stante la diversità degli elementi costitutivi dei reati nella loro dimensione storico-naturalistica.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, di ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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