Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 20 febbraio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha applicato a U.M., O. C., O.E., O.V., O.F. la pena concordata per i reati di reclutamento, favoreggiamento della prostituzione ed immigrazione clandestina.
Per l’annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna deducendo che l’incremento di pena a titolo di continuazione non era congruo e rilevando la mancata applicazione della misura di sicurezza obbligatoria prevista dall’art. 538 cod. pen..
Hanno posposto ricorso per Cassazione pure le imputate U.M. e O.C. lamentando la manifesta illogicità della motivazione e la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Con sentenza 5 novembre 2008, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione impugnata, in accoglimento della seconda censura del ricorso del Procuratore Generale, relativamente alle imputate U.M. ed O.C., evidenziando che , dal momento che la pena applicata era superiore agli anni due, il Tribunale aveva la possibilità di erogare una misura di sicurezza e che tale valutazione non era stata effettuata.
La Corte ha reputato infondati le residue deduzioni della pubblica accusa precisando che "gli altri motivi di ricorso sono assorbiti nella presente decisione"; indi, ha annullato in toto la sentenza impugnata nei confronti delle due persone su precisate. Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, il Tribunale di Modena una colonia agricola per la durata di un anno, con la sentenza in epigrafe precisata, per l’annullamento della quale U. ed O. hanno proposto ricorso per Cassazione. Deducono violazione di legge rilevando:
1) che, in esito alla sentenza della Cassazione, doveva rifarsi la udienza preliminare dando alle imputate la possibilità di rinnovare la richiesta di patteggiamento o di optare per scelte processuali;
2) che le parti sono state convocate dal Giudice solo per sentire pronunciare la decisione impugnata con violazione dei diritti della difesa;
3) che la sentenza di applicazione di pena riguardava delitti non menzionati dall’art. 538 cod. pen.;
4) che manca la motivazione sulla pericolosità delle imputate.
Le conclusioni delle ricorrenti sono meritevoli di accoglimento anche se per un rilievo diverso (e rilevabile di ufficio) da quelli enucleati nell’atto di impugnazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza 5 novembre 2008 ha preso in esame solo le deduzioni formulate dal Procuratore Generale e non ha affrontato quelle proposte dalle imputate; la locuzione sullo assorbimento dei residui motivi di ricorso era, dal contesto argomentativo, riferibile esclusivamente alle censure dell’organo della accusa per cui la impugnazione delle imputate non è stata neppure implicitamente disattesa.
L’incompletezza decisionale si è riverberata sulla sentenza del Giudice del rinvio che si è limitato ad applicare la misura di sicurezza (peraltro, senza nessuna concreta considerazione sulla pericolosità delle persone).
La omissione della sentenza 5 novembre 2008, che ha lasciato senza risposta il ricorso delle imputate, non poteva essere superata nè dal Giudice del rinvio nè può essere emendata da questo Collegio al quale il tema non è stato devoluto; inapplicabile, pure, è lo strumento correttivo del ricorso straordinario, ex art. 625 bis cod. proc. pen., non essendo il processo chiuso con il giudicato e non avendo, pertanto, le destinatane dello annullamento con rinvio assunto la veste di condannate.
Unico rimedio (che non si pone in contrasto con l’ampiezza del dispositivo della prima sentenza della Cassazione) per superare la illegittima situazione processuale – e la violazione del diritto della difesa a vedersi considerati tutti i motivi di gravame – è l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena; ciò al fine di procede ad una nuova udienza preliminare dando alle parti la possibilità di rinnovare la richiesta di pena concordata o di optare per altre scelte difensive.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per il prosieguo.
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