Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
N.G., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 11.6.2010 pronunciata ex art. 444 cpp dal GUP del Tribunale di Milano, lamentando il vizio di erronea applicazione della legge penale perchè non sarebbe stata corretta la contestazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 629 c.p., comma 2.
Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti: "La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente nè revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti – e, quindi, anche al p.m. – prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena; in tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti. Cass. pen., sez. 6, 3.11.1998.
Gasparini".
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.690,00 a favore della Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di doglianza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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