Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 24-05-2011, n. 20532

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 27 settembre 2010, il G.I.P. del Tribunale di Roma accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero di incidente probatorio finalizzato all’escussione di alcune persone offese in relazione ai reati di cui agli artt. 605, 609bis, 609ter, 609quater, 609septies c.p. dei quali era chiamato a rispondere N.G..

Tale provvedimento veniva emesso in sostituzione di precedente ordinanza declaratoria di inammissibilità della richiesta di incidente probatorio che il giudice affermava doversi intendere revocata.

Avverso tale provvedimento il N. proponeva ricorso per cassazione.

Con un unico motivo deduceva la abnormità dell’ordinanza impugnata per grave violazione di legge rilevando come il G.I.P. avesse assunto due decisioni contrastanti pronunciandosi due volte sulla medesima questione, la seconda senza alcuna formale richiesta da parte del Pubblico Ministero.

Aggiungeva che l’art. 398 c.p.p., nel disciplinare i provvedimenti del giudice conseguenti alla richiesta di incidente probatorio, poneva come alternativi tra loro l’accoglimento, il rigetto e la declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza che il giudice, dopo aver optato per una delle soluzioni, resta privo di competenza fino a quando non pervenga una nuova richiesta da parte di uno dei soggetti legittimati.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

In data 18 aprile 2011 depositava memoria difensiva con la quale replicava alla requisitoria del Procuratore Generale.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, questa Corte ha avuto modo in più occasioni di considerare la natura dell’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari decide sulla richiesta di incidente probatorio, pervenendo alla conclusione che la stessa consiste nell’estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice ed è strumentale ad una maggiore speditezza del procedimento; per tali ragioni essa è ritenuta inoppugnabile (per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione) e, non avendo natura decisoria nè possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale, non può essere considerata abnorme (Sez. 4 n. 42520, 5 novembre 2009; Sez. 3 n. 2926, 31 gennaio 2005; Sez. 2 n. 47075, 9 dicembre 2003; Sez. 4 n. 2678, 23 gennaio 2001).

Tali principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, sono stai pronunciati con riferimento ad ipotesi di declaratoria di inammissibilità o rigetto della richiesta di incidente probatorio ma possono essere ovviamente applicati anche riguardo alle ordinanze di ammissione.

Va peraltro rilevato come, nella fattispecie, non sia ravvisabile alcuno sviamento della funzione giurisdizionale così come individuato dalle Sezioni Unite (SS. UU. n. 25957, 22 giugno 2009) in quanto il G.I.P. aveva senz’ altro il potere di emettere il provvedimento impugnato, con la conseguenza che quello che in sostanza si richiede in ricorso è di annullare un’ordinanza che il giudice può nuovamente adottare, con identico contenuto, sulla base della mera riproposizione della richiesta già presentata dal Pubblico Ministero.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost. 186/2000)
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *