Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-05-2011, n. 20518 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 16.04.2010 la Corte d’Appello di Caltanissetta – sezione per i minorenni – confermava la condanna alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione Euro 4.000 di multa inflitta nel giudizio di primo grado a C.G.V. quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere, in concorso con un complice, illecitamente detenuto, al fine di spaccio, quattro involucri di plastica termosaldati contenenti 20 grammi di cocaina e grammi 0,06 di marijuana.

L’affermazione di responsabilità era basata sul sequestro della droga operato dagli agenti che avevano visto il passeggero di una Panda ( C.) lanciare dall’auto in corsa gli involucri poi recuperati.

La corte territoriale rilevava che tali circostanze escludevano la tesi difensiva della destinazione della droga al personale consumo.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità sebbene mancasse la prova, incombente sull’accusa, che la droga fosse destinata allo spaccio.

Tale destinazione non era stata provata perchè il quantitativo sequestrato non deponeva inequivocabilmente per la conferma dell’ipotesi accusatoria smentita anche dall’assenza dei parametri indicati nel comma 1 bis dell’art. 73 del citato decreto.

Censurava il ricorrente anche il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nella sentenza d’appello è stata indicata la ragione ostativa all’accoglimento dell’assunto del C. (egli non risultava essere tossicodipendente) ed è stato ulteriormente chiarito che la destinazione allo spaccio emergeva inequivocabilmente dalle complessive modalità dell’azione, dal quantitativo detenuto e dal comportamento posto in essere dall’imputato al momento del controllo, essendo stato notato il suo tentativo di disfarsi della cocaina.

Ne consegue che, non essendo stato provato lo stato di tossicodipendenza, era sicuramente da escludere la destinazione all’uso personale ricorrendo pure gli altri summenzionati indici deponenti per l’insussistenza della suddetta destinazione (cfr.

Cassazione Sezione 6 n. 19788/2008 RV. 239963: "in tema di stupefacenti, a seguito della modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, lett. a), introdotta con la L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 – bis, il parametro della quantità costituisce, assieme alle modalità di presentazione della droga e ad altre circostanze dell’azione, uno dei possibili indici da cui desumere la destinazione ad un uso non esclusivamente personale, ed il relativo giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. (Fattispecie in cui l’imputato è stato trovato in possesso, fuori della propria abitazione, di un grammo di marijuana custodito in una tasca dei pantaloni)".

Generica è la censura sul diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenuto da congrua motivazione per la pendenza di numerosi processi a carico dell’imputato e per l’espresso giudizio prognostico sfavorevole.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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