Cass. pen., sez. VI 25-11-2008 (05-11-2008), n. 43872 Requisito della doppia incriminazione – Reclutamento di minorenne a fini di sfruttamento della prostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Il ricorrente impugna per Cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che si è pronunciata in senso favorevole alla domanda di estradizione avanzata dall’Autorità romena in funzione dell’esecuzione della pena di anni due e mesi sei, cui il medesimo è stato condannato, con sentenza 09.11.2005 del Tribunale di Suceava per il reato di reclutamento di minorenne a fini di sfruttamento di prostituzione in altro paese dell’Unione europea. Deduce che il fatto ascrittogli non è penalmente rilevante nel nostro ordinamento e che comunque, in relazione all’ipotesi, prospettata dalla Corte territoriale in problematica alternativa con quella di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 1, n. 6), di ricorrenza del delitto ex art. 600 bis c.p., avendo egli restituito alla famiglia la minore prima di avviarla ala prostituzione, mancherebbero anche gli estremi del tentativo punibile.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il fatto per il quale l’estradando è stato condannato è previsto, infatti, come delitto anche nel nostro ordinamento dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 1, n. 4).
Nè la sua rilevanza penale può essere esclusa per la circostanza della dedotta restituzione della minore prima del suo concreto avvio alla prostituzione, posto che il delitto di reclutamento di persona da avviare alla prostituzione si perfeziona col mero ingaggio della persona al fine predetto (Cass. 09.11.1990, Barbero).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *