Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-04-2011) 25-05-2011, n. 20944 Scriminanti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

edendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18 marzo 2010, la Corte di appello di Bologna, sull’appello del P.M. e della parte civile, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, dichiarava C.A. responsabile del reato di cui all’art. 646 cod. pen. e lo condannava alla pena di giustizia.

All’imputato era addebitato di essersi appropriato, in concorso con G.E., quali soci della ditta Luvi s.a., di un autocaravan di cui avevano la disponibilità in forza di un contratto di locazione della durata di un anno, stipulato il 15 ottobre 2002 per un canone di circa 37.000 Euro.

Esponevano in fatto i giudici di merito che, dopo il primo acconto di 3.000 Euro, la ditta Luvi non effettuò alcun versamento dei canoni, non restituendo l’autocaravan, nonostante le reiterate richieste della società noleggiatrice e nonostante il decorso del termine di durata del contratto di noleggio; che nel gennaio 2004, a seguito di denuncia del titolare della ditta noleggiatrice, l’autocaravan veniva rinvenuto presso la sede della Luvi, mentre i soci lo predisponendo per un viaggio a Milano.

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, con cui denuncia:

– la violazione della legge penale e il vizio della motivazione, in ordine all’integrazione dell’elemento soggettivo del reato, mancando nell’imputato l’animus proprio del delitto in esame. L’imputato si era attivato presso una banca per ottenere il finanziamento necessario per acquistare l’autocaravan, e non aveva, a differenza del socio, cercato di occultare il bene;

– la erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, basata su prove inesistenti e contraddittorie. Il ricorrente invoca l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 50 cod. pen., in via putativa, per aver ritenuto di poter legittimamente trattenere l’autocaravan in attesa dell’ottenimento di un finanziamento.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che il provvedimento impugnato ha, dopo una compiuta analisi in fatto della fattispecie portata al suo esame, ritenuto sussistente la condotta appropriativa contestata dal pubblico ministero, in considerazione del fatto che la società querelante aveva concesso in locazione finanziaria l’autocaravan e che, a seguito della morosità dei canoni e della scadenza del contratto, il contratto era stato risolto con richiesta, senza esito, di restituzione del bene: in altri termini, nonostante la morosità, la scadenza del contratto e la puntuale richiesta della società, il ricorrente non aveva restituito il bene, utilizzandolo uti dominus per un viaggio a Milano per trasportare materiale per una fiera.

La Corte di merito ha altresì considerato che a nulla rilevava al fine di escludere l’elemento psicologico del reato, la circostanza, dedotta dall’imputato, di aver chiesto il finanziamento per acquistare l’autocaravan, in quanto, anche dopo aver appreso del diniego della banca, aveva persistito nel non voler restituire il bene.

Tale conclusione non è affatto illogica, come sostiene il ricorrente, perchè incompatibile con un preteso animus dominus, in quanto, come già affermato da questa Corte Suprema, l’intenzione di adempiere e di restituire il maltolto fa venir meno il dolo nel delitto di appropriazione indebita, solo quando risulti in modo certo, nel momento dell’abuso di possesso, la detta intenzione e questa sia accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione (Sez. 2, n. 9416 del 27/05/1981, dep. 24/10/1981, Budellacci; Rv. 150668; Sez. 2, n. 7442 del 02/02/1977, dep. 09/06/1977, Fiorillo, Rv. 136173). Circostanza, questa, che la Corte di appello ha, come si è detto, motivatamente escluso.

Quanto alla responsabilità del C., la Corte di merito ha evidenziato che entrambi i soci erano risultati partecipi della decisione di destinare l’autocaravan per il viaggio di Milano, in quanto furono trovati presenti presso la sede della Luvi all’arrivo dei carabinieri, mentre stavano apprestando il mezzo per la partenza.

Il concorso nel reato, secondo la Corte di appello, non poteva essere escluso per il solo fatto che il C. avesse dichiarato ai carabinieri che l’automezzo era ancora presso la loro sede, posto che la condotta appropriativa si era già consumata.

A fronte di detta motivazione, che non appare nè carente nè affetta da illogicità manifeste, il ricorrente sollecita una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio, al fine di fornire argomenti convincenti nella ricostruzione difensiva.

Come è stato più volte ribadito da questa Suprema Corte, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali.

3. Parimenti connotata dalla medesima inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio è la doglianza, espressa anche in termini generici, contenuta nel secondo motivo, nella parte in cui contesta il ragionamento seguito dai giudici di merito per individuare la responsabilità del ricorrente.

Quanto, infine, alla invocata esimente ex art. 50 cod. pen., la doglianza appare manifestamente infondata. Va ribadito, infatti, che non è applicabile la scriminante putativa del consenso dell’avente diritto, ove debba escludersi, in base alle circostanze, la ragionevole persuasione di operare con l’approvazione della persona che può validamente disporre del diritto (Sez. 2, n. 4493 del 07/12/1977, dep. 15/04/1978, Volgger, Rv. 138625).

Come precisato dalla sentenza impugnata, la volontà della parte offesa di riottenere il bene noleggiato era stata espressa più volte ai soci della Luvi e anche poco prima di recarsi dai carabinieri per denunciare i fatti di cui era rimasta vittima. Pertanto, quando costoro furono sorpresi ad organizzare il viaggio verso Milano dell’autocaravan, erano ben consci di agire contro la volontà dell’avente diritto.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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