Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di G. N. la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato continuato di cui all’art. 624 c.p., e art. 625 c.p., nn. 2 e 7, contestato come commesso fino al (OMISSIS) impossessandosi di energia elettrica mediante manomissione del contatore della propria abitazione di (OMISSIS) ed allaccio abusivo alla rete dopo che la fornitura era cessata.
Il ricorrente deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, correttamente riconducibile alla diversa ipotesi della truffa.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile. Il lontano precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente a sostegno della propria tesi (Sez. 1, n.1328 del 10.5.1989, imp. Braconi, Rv. 18.1506) è invero superato dall’ormai consolidato orientamento per il quale la manomissione del contatore dell’energia elettrica erogata da luogo al reato di furto in quanto diretta a superare la mancanza del consenso del titolare dell’energia sottratta all’utilizzazione della stessa nei termini risultanti dal misuratore, prescindendo da detta alterazione la materiale apprensione del bene sottratto (Sez. U, n.10495 del 9.10.1996, imp. Nastasi, Rv.206174; Sez. 5, n.45325 del 17.10.2005, imp. D’Agostino, Rv.232736). Tanto, considerato che la deducibilità in cassazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto in una sentenza di applicazione di pena è limitata ai casi di errore evidente, ed esclusa dalla sussistenza anche solo di margini di opinabilità sulla questione, (Sez. 4, n.10692 dell’11.3.2010, imp. Hernandez, Rv.246394), rende il ricorso manifestamente infondato.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
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