Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
instaurato a seguito dell’invio a questa Corte, da parte del Tribunale di Milano quale GE, degli atti relativi a F.S., nato in (OMISSIS), giudicato con sentenza pronunciata dalla Sezione 3 di questa Corte nella Camera di consiglio del 15.01.2010;
Visti gli atti e la suddetta sentenza;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. Montagna Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA Con sentenza 15.01.2010, depositata in data 9.03.2010, la Sezione 3 di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da F.S. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa al predetto inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 relazione all’acquisto di circa 10 kg di cocaina cloridrato pura.
Con ricorso depositato il 12.02.2010 il condannato proponeva incidente d’esecuzione davanti il Tribunale di Milano deducendo che il giudizio di cassazione era stato trattato in mancanza di valida notifica dell’avviso d’udienza al difensore stante che quello di fiducia, avv. Paccoi, che aveva ricevuto la notifica, era stato revocato in data 28 settembre 2009, mentre non era stato avvisato l’altro difensore.
Con ordinanza 14.04.2010 il Tribunale di Milano GE, preso atto di quanto sopra e ritenuta sussistente la sollevata eccezione di nullità, dichiarava la non esecutività della sentenza del tribunale confermata dalla Corte d’appello; ne sospendeva l’esecuzione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
Va anzitutto rilevato che il provvedimento adottato dal GE non rientra in alcuno dei casi previsti dall’art. 667 c.p.p., e segg. donde l’abnormità dello stesso per la violazione del principio dell’intangibilità del giudicato e la consequenziale declaratoria d’annullamento.
Questa Corte ha, inoltre, affermato (Sezione 3, n. 2414/1995 RV. 202529) che l’art. 676 c.p.p. (che prevede altre competenze del giudice dell’esecuzione) non costituisce una deroga al principio generale dell’intangibilità del giudicato e del suo effetto preclusivo, sicchè, in sede di esecuzione, non sono deducibili questioni inerenti alla regolare costituzione del rapporto giuridico processuale, operando il giudicato sia rispetto al dedotto che al deducibile, salva l’esperibilità di mezzi straordinari d’impugnazione, quale la revisione o il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p..
Pertanto l’istanza che il condannato ha rivolto al GE va qualificata come ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. che è ammesso per errore materiale (che è il frutto di una divergenza del tutto formale ed esteriore tra volontà effettiva del giudice e volontà manifestata) e per errore di fatto (che è l’erronea percezione causata da una svista o da un equivoco in cui il giudice sia incorso nella lettura degli atti e che ha determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa) (Cassazione Sezione 4, n.40088/2005 RV. 232451; conforme SU 16103/2002 RV. 221280; conforme n.18216/2003 RV. 225257).
Tanto premesso, va rilevato che il giudizio relativo all’imputato F. è stato celebrato dalla Sezione 3, di questa Corte senza l’assistenza di un difensore poichè quello avvisato (avv. Paccoi) era stato revocato il 29.09.2009, mentre l’altro difensore di fiducia, avv. Giannangeli, non era stato avvisato, donde la sussistenza della nullità assoluta e insanabile di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c).
Sussistendo, quindi, errore di fatto per una svista che ha determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa, la sentenza sopraindicata deve essere annullata con la conseguenza che deve essere rinnovato il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Milano GE in data 15.04.2010 e, qualificata l’istanza del condannato come ricorso ex art. 625 bis c.p.p., annulla la sentenza emessa dalla sezione 3 di questa Corte in data 15.01.2010 nei confronti di F. S..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla fissazione della fase rescissoria.
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