Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con il quale le era stata negata l’istituzione di un’area di sosta adiacente alla propria abitazione dal momento che non disponeva di garage ed era con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta avendo subito l’amputazione dell’arto inferiore destro e non potendo usare la protesi per lunghi periodi a causa di una dermatosi al moncone.
Con unico motivo di ricorso veniva denunciata la violazione dell’art. 381,comma 5, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada che prevede l’assegnazione a titolo gratuito di adeguato spazio di sosta in caso di grave invalidità.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Comune di Milano, nel dare attuazione alla previsione regolamentare indicata nel ricorso, ha emanato in un primo momento l’ordinanza 49277 del 2001 e successivamente, per meglio specificare i criteri di valutazione delle domande, l’ordinanza sindacale 62584 in data 5.3.2009.
Già all’epoca della prima ordinanza, quando fu compiuta la valutazione dell’istanza della ricorrente, era previsto che per aver diritto all’istituzione dell’area di sosta nei pressi della propria abitazione, il richiedente dovesse essere riconosciuto invalido in modi totale permanente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.
Non erano queste le condizioni n cui si trovava la ricorrente poiché, al momento della visita da parte della commissione medica istituita con l’ordinanza del 2001, risultava invalida con riduzione della capacità lavorativa al 72%.
Anche dopo la produzione del certificato che attestava da parte del medico curante l’esistenza della dermatosi connessa alla protesi, la Commissione esprimeva parere non favorevole non evincendosi una compromissione della deambulazione nell’entità prevista dalla L. 18\80.
Essendo questi i presupposti che il Comune ha previsto per dare attuazione alla generica previsione del regolamento del Codice della Strada nelle ordinanze citate che non sono state oggetto di impugnazione, non vi è spazio per l’accoglimento della domanda.
Le spese possono essere compensate in virtù comunque della grave patologia evidenziata dalla ricorrente la quale può aver ragionevolmente ingenerato la convinzione di aver diritto all’accoglimento della richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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