Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. per il Lazio respingeva il ricorso proposto da P. R. avverso il provvedimento del 28 giugno 2005 (nonché avverso gli atti della commissione sanitaria posti a base del provvedimento), con il quale il Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, Area III, aveva comunicato al ricorrente che esso, all’esito della visita medica effettuata il 24 maggio 2005 dalla commissione sanitaria preposta nell’ambito del concorso a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale VV.F., non era risultato idoneo sotto il profilo psicoattitudinale, e condannava il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di causa. Il T.A.R. riteneva la valutazione attitudinale negativa scevra dai lamentati vizi di illogicità e incongruenza e affermava l’irrilevanza dell’assenza di un quadro psicopatologico, documentata dal ricorrente, implicando il giudizio sull’idoneità psicoattitudinale all’espletamento delle specifiche funzioni connesse allo svolgimento del servizio in esame una valutazione più ampia del quadro personologicocomportamentale del candidato, non riducibile all’assenza di una quadro psicopatologico in senso stretto.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, deducendo i seguenti motivi:
a) l’erronea applicazione dell’art. 3, comma 1, d.m. 3 maggio 1993, n. 228, disciplinante i requisiti attitudinali per l’accesso alle qualifiche dell’area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché l’erroneo rigetto del motivo di eccesso di potere per difetto dei presupposti in relazione alla prodotta documentazione medica e ai servizi prestati in qualità di vigile del fuoco "discontinuo" nel periodo dal 1996 al 2005, sia prima che dopo la visita della commissione sanitaria, oltre che per carenza motivazionale e istruttoria, risolvendosi il giudizio di inidoneità in un’affermazione apodittica e autoreferenziale, non esplicante i criteri scientifici adottati;
b) la violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione, limitandosi il gravato provvedimento a riportare la formula normativa senza esplicare le ragioni concrete che avessero indotto l’Amministrazione a considerare il ricorrente inidoneo.
Chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
2.1. Sebbene ritualmente evocata in giudizio, l’Amministrazione appellata ometteva di costituirsi.
3. Disattesa con ordinanza n. 2789 del 6 giugno 2006 l’istanza di sospensiva, all’udienza pubblica del 29 marzo 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. I due motivi d’appello, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati e devono essere disattesi.
L’art. 3, comma 1, d.m. 3 maggio 1993, n. 228, vigente all’epoca dei fatti, nel disciplinare i requisiti psicofisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi di accesso nei profili di vigile del fuoco, testualmente recita: "I candidati ai concorsi di cui all’art. 1 devono possedere inoltre una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell’umore, capacità di autocontrollo, uno spiccato senso di responsabilità, capacità di decidere e gestire con rapidità ed equilibrio anche problematiche che richiedano soluzioni tempestive ed immediate, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima, in rapporto alle mansioni ed alle funzioni previste dalle rispettive carriere, da accertare con giudizio psichiatrico clinico avvalendosi anche dell’ausilio di appositi esami e/o test attitudinali".
Il provvedimento gravato è, quanto ai presupposti di fatto, motivato con richiamo agli esiti dell’accertamento della commissione sanitaria, la quale, in occasione della visita effettuata il 24 maggio 2005 sulla persona del ricorrente, è pervenuta al seguente testuale giudizio: "Personalità non sufficientemente strutturata con scarsa capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali rispetto a stimoli emotigeni".
Il giudizio della commissione medica si fonda, a sua volta, su una serie di rilevamenti anamnestici e diagnostici, tra cui un test psicologico e un colloquio psichiatrico, conducenti alla sopra riportata valutazione di natura personologicocomportamentale (v. la documentazione acquisita al giudizio di primo grado in esito all’ordinanza istruttoria del 28 novembre 2005, in specie pp. 4 e 1220).
Alla luce delle acquisite risultanze documentali, deve escludersi la lamentata carenza istruttoria, basandosi la valutazione medica su esaurienti fonti di conoscenza, segnatamente sugli esiti del colloquio psichiatrico, ed apparendo la stessa dunque sorretta da criteri di accertamento corrispondenti ai correnti metodi scientifici adottati in sede di accertamenti psicoattitudinali.
Né l’assenza di un quadro psicopatologico, attestata dalla certificazione medica prodotta dal ricorrente (v. certificato di visita ambulatoriale specialistica dell’A.U.S.L. di Frosinone del 4 agosto 2005), è idonea a contrastare i contestati esiti della valutazione della commissione sanitaria, in quanto, come condivisibilmente rilevato dai primi giudici in piena aderenza alle sopra riportate coordinate normative (art. 3, comma 1, d.m. 3 maggio 1993, n. 228), "l’apprezzamento dell’idoneità attitudinale ben può prescindere dalla sussistenza di un quadro patologico, fondandosi piuttosto sul diverso presupposto dell’accertamento della specifica "capacità" di un soggetto, vagliata nel quadro di un’indagine personologicocomportamentale, ai fini dello svolgimento delle specifiche mansioni corrispondenti al profilo prestazionale dell’attività da svolgere" (v. così, testualmente, pp. 7 e 8 dell’impugnata sentenza).
Sul riscontro di tale inidoneità psicoattitudinale, poi, non influiva in senso contraddittorio la circostanza che il ricorrente, nel periodo dal 1996 al 2005 (da ultimo, in data 2 luglio 2005, in epoca successiva alla visita medica), fosse stato ripetutamente richiamato in servizio quale vigile "discontinuo", attesa la non coincidenza dei requisiti attitudinali richiesti per il servizio prestato dai vigili volontari "discontinui" (v. art. 12, comma 3, l. 10 agosto 2000, n. 246) con quelli stabiliti per il reclutamento nei ruoli del Corpo nazionale dei VV.F., in specie per il personale del "settore operativo", qui in specifico rilievo, stante la particolare delicatezza dei compiti operativi da affrontare dal personale che vi è stabilmente addetto.
Il provvedimento di esclusione risulta, infine, sorretto da motivazione congrua ed esauriente, laddove, richiamando il giudizio negativo della commissione medica sull’inidoneità psicoattitudinale del ricorrente, fa perno sull’assenza dei requisiti stabiliti dal sopra citato art. 3, comma 1, d.m. 3 maggio 1993, n. 228, trattandosi di inferenza strettamente consequenziale al responso negativo della commissione medica.
Per le esposte ragioni l’impugnata sentenza, affermativa della legittimità del contestato giudizio d’inidoneità, merita piena conferma, con assorbimento di ogni altra questione, irrilevante ai fini decisori.
5. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Nulla per le spese..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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