Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 26-05-2011, n. 21238 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2010 il Presidente del Tribunale di Latina ha rigettato l’istanza presentata da P.L., diretta a ottenere la declaratoria di estinzione della pena di mesi sei di reclusione e di Euro 516,46 di multa di cui alla sentenza del 20 ottobre 1999 del Pretore di Latina, irrevocabile il 30 settembre 1999, ritenendo ostativa, in virtù del disposto dell’art. 172 c.p., u.c., la qualità di recidivo infraquinquennale del richiedente, risultante dal certificato penale in atti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, P.L. che denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 172 c.p., u.c., rilevando che la recidiva, non risultante nè dalla imputazione nè dal dispositivo della sentenza di condanna ma solo dalla motivazione della stessa nella parte relativa alla mancata concessione dei benefici di legge, non poteva essere considerata dal Giudice dell’esecuzione come causa di esclusione della estinzione della pena.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso chiedendo di trasmettere il ricorso, qualificato come opposizione, al Tribunale di Latina, Giudice dell’esecuzione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4. 2. L’art. 676 cod. proc. pen. prevede che i provvedimenti relativi all’estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, sono riservati al giudice dell’esecuzione che procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

L’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con ordinanza contro la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso in materia di estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 cod. pen., è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen., e quindi con le garanzie del contraddittorio camerale, e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione (tra le tante conformi, Sez. U n. 3026 del 28/11/2001, dep. 25/01/2002, Caspar Hawke, Rv. 220577; Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, dep. 11/10/2004, Tomasoni ed altro, Rv. 230368;

Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, dep. 11/05/2007, P.G. in proc. Siclari, Rv. 237361; Sez. 1, n. 4120 del 16/01/2008, dep. 28/01/2008, Catania, Rv. 239076; Sez. 4, n. 15149 del 29/01/2008, dep. 10/04/2008, Rv. 239733; Sez. 1, n. 1008 del 13/11/2008, dep. 13/01/2009, Valletta e altri, Rv. 242510; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633).

3. Nella specie, il ricorrente, che aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione della pena in conseguenza del decorso del tempo ai sensi dell’art. 172 cod. pen. non avrebbe dovuto, pertanto, adire questa Corte contro l’ordinanza di rigetto emessa de plano dal Giudice dell’esecuzione, ma avrebbe dovuto proporre opposizione dinanzi allo stesso Giudice, ai sensi dello stesso art. 667 c.p.p., comma 4. 4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perchè rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568 c.p.p., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici costantemente affermato.

5. Pertanto, provvedendosi alla corretta qualificazione del ricorso quale opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, deve essere disposta la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al Tribunale di Latina.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina.

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