T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 26-05-2011, n. 4767 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a seguito di ordinanza istruttoria di questa Sezione n.1201 del 2011, l’Amministrazione ha rappresentato che con delibera n. 346/PER del 14 aprile 2011, ha disposto la ricostituzione della Commissione esaminatrice al fine di predisporre la relazione illustrativa richiesta dalla predetta ordinanza istruttoria di questo Tribunale;

Ritenuto, altresì, che nelle due sedute del 18 aprile 2011 e del successivo 2 maggio (verbali nn. 1 e 2) la Commissione ha, dapprima, chiarito l’applicazione dei criteri per la sottocategoria del coordinamento di strutture e, successivamente, ha riesaminato la documentazione relativa agli incarichi di coordinamento della ricorrente, rilevando un errore materiale nella precedente trascrizione del punteggio assegnatole, vale a dire il punteggio è risultato essere di punti 3 e non 1,5, come erroneamente riportato nella scheda di valutazione, facente parte integrante del verbale n. 9 del 19 ottobre 2010, sicché il punteggio per i titoli della ricorrente è di 51 punti invece di 49,5, precedentemente assegnati, con un punteggio complessivo pari a punti 79.

Considerato, quindi, che la Commissione ha riformulato la graduatoria finale di merito, dalla quale emerge che la ricorrente, collocandosi al quinto posto, è risultata vincitrice.

Considerato, infine, che seguito di ciò, le parti concordemente, dichiarano la cessazione della materia del contendere.

Ciò stante non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere

Le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Istituto Nazionale di Statistica al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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