Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 26-05-2011, n. 20997

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 15 marzo 2010, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 18 aprile 2008 nei confronti di M.E. e C.R., dichiarati colpevoli del reato di usura aggravata e condannati, altresì, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Propongono ricorso per cassazione il difensore di M. e C. personalmente.

Il difensore di M. deduce inosservanza della legge penale in relazione all’art. 644 c.p., nonchè insufficienza, carenza ed illogicità della motivazione.

Il ricorrente afferma che le dichiarazioni delle persone offese, Ca.An. e Ca.Da., sarebbero divergenti sui ruoli di M. e di C. e contrasterebbero anche con la testimonianza di T.E., che sarebbe stata inspiegabilmente sminuita di valore probatorio dai giudici di merito.

Secondo la tesi difensiva, M. si interessò della vicenda solo dopo il protesto dell’assegno di cui al capo di imputazione e meriterebbe censura la sentenza impugnata nella parte in cui ribadisce la sussistenza e la certezza di un tasso usurario, soprattutto per quanto riguarda la seconda operazione di rinnovo del titolo originario.

C. personalmente deduce i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di cui all’art. 644 c.p., nonchè mancanza o illogicità della motivazione.

Il ricorrente afferma che l’incertezza della data di emissione del prestito, che non troverebbe riscontro neppure nelle dichiarazioni delle persone offese, non avrebbe consentito di provare l’estensione temporale dell’operazione di finanziamento e, dunque, l’esatto ammontare del tasso di interesse pattuito, che sarebbe rilevante non solo per la dichiarazione di colpevolezza, ma anche per l’applicazione della circostanza aggravante relativa allo stato di bisogno della vittima, desunta dalla sentenza impugnata dall’entità elevata del tasso usurario applicato.

2) inosservanza dell’art. 59 c.p., comma 2, nonchè mancanza o illogicità della motivazione con riferimento alle contestate aggravanti.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la conoscenza da parte dell’imputato della qualità di imprenditore di Ca.Da. dalla circostanza che egli fosse cliente del ristorante gestito da Ca.An.; ugualmente censura il riconoscimento dell’aggravante dello stato di bisogno in cui versava Ca.Da., poichè lo stesso padre della persona offesa aveva dichiarato di non sapere se il figlio avesse problemi economici.
Motivi della decisione

I motivi dei ricorsi sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. Occorre ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

I motivi proposti da entrambi gli imputati tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sottolineando "da un lato la tenuta dichiarativa delle propalazioni della persona offesa, riscontrate dal padre e dagli esiti della consulenza, dall’altro la totale confusione e contraddittorietà di quanto sostenuto dagli imputati in sede di esame". Si deve, altresì, rilevare che i giudici di merito, le cui motivazioni, conformi su tutti i punti, si integrano vicendevolmente, hanno chiarito anche l’entità del tasso usurario (in particolare, pagg. 4 e 6 della sentenza di primo grado), che, anche formulando diverse ipotesi, sarebbe stato comunque sempre superiore a quello di legge, e hanno, inoltre, evidenziato come gli imputati fossero ben a conoscenza dello stato di decozione del Ca. (pag. 15 della sentenza di primo grado).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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