Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-05-2011) 27-05-2011, n. 21438 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento del 9 giugno 2008, la Corte di appello di Catania ha confermato il decreto emesso il 7 febbraio 2008 dal Tribunale di Siracusa, con il quale era stata applicata nei confronti di D.P. E. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno presso il Comune di residenza per anni uno, con la imposizione della cauzione di Euro 2.000,00 e la confisca di alcuni beni.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta carenza del requisito della attualità del pericolo e vizio di motivazione in ordine alla mancata puntuale delibazione delle circostanze dedotte dalla difesa ed in ordine alla disposta confisca. In altro atto difensivo si deduce la nullità del procedimento di primo grado e di appello per mancata osservanza della pubblicità della udienza in rapporto alla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2010.

Il ricorso è infondato. A proposito infatti della attualità della pericolosità sociale del proposto la decisione di primo grado ha puntualmente passato in rassegna le varie e convergenti acquisizioni atte a suffragare il giudizio di pericolosità come riferito a situazioni che pur se ragguagliate anche a fatti di epoca risalente, hanno trovato puntuale replica in episodi e vicende specifiche di ben più vicina datazione. Il tutto secondo una ricostruzione di un percorso di vita che ha visto il proposto più volte coinvolto e tratto anche in arresto per fatti di criminalità mafiosa, secondo un costume di vita e di frequentazioni che – anche sulla base di varie dichiarazioni di collaboranti – lo hanno visto "avvicinato" ad organizzazioni di stampo mafioso, con il diretto coinvolgimento anche in iniziative economiche riferibili alla cosca. La puntuale disamina operata dai giudici del merito anche sul versante della misura patrimoniale, esclude la fondatezza dei rilievi difensivi svolti sul punto, peraltro concentrati su un preteso vizio di motivazione, non soltanto non ravvisabile, ma neppure deducibile, non potendosi certo parlare di carenza strutturale d qualsiasi percorso argomentativo.

Quanto, poi, all’altro atto di ricorso concernente il tema della pubblicità delle udienze, il rilievo è palesemente destituito di fondamento, in quanto pur dovendosi riconoscere portata demolitoria ex tunc alle sentenze di incostituzionalità, sulla falsariga degli atti di annullamento, le stesse, ove incidenti su norme processuali, non possono travolgere le fattispecie esaurite, come nella specie si è verificato in ordine alle modalità secondo le quali sono stati celebrati i procedimenti nel doppio grado di merito. D’altra parte, poichè la stessa pronuncia di incostituzionalità ha sancito la pubblicità della udienza relativa al procedimento di prevenzione soltanto in presenza di una richiesta della parte, è evidente che la stessa non può che operare prò futuro, proprio in ragione del dispositivo che la contraddistingue.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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