Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
he ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 12 maggio 2010, la Corte d’Appello di Venezia, 4A sezione penale, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Padova appellata da G.A., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione di moto HONDA 600 cc. (capo A) nonchè di concorso con N.M. nei delitti di rapina tentata aggravata e lesioni personali in danno di C.E. (capi B e B1) e di rapina consumata aggravata in danno di D. A. (capo C) e di B.L. (capo D), con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, fatti commessi in (OMISSIS) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di tre anni otto mesi di reclusione ed Euro 14.000 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile C.E..
La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare in quanto correttamente effettuata al difensore a norma dell’art. 161 c.p., comma 4 in quanto non reperito all’imputato al domicilio dichiarato anche perchè aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta dell’accertata disponibilità da parte sua, due ore dopo i fatti, del telefono cellulare compendio di rapina in danno di B.L. (la scheda telefonica della disponibilità certa dell’imputato risultava infatti aver effettuato chiamate con il telefono cellulare il cui codice IMEI era quello del telefono della B.) e delle dichiarazioni del complice D.N. il quale aveva confessato di aver commesso le rapine per cui è processo sempre con la stessa persona (che in occasione degli interrogatori resi nel 2001 aveva indicato chiamarsi A. e del quale aveva fornito la descrizione fisica corrispondente a quella del G., persona della quale aveva annotato il numero del telefono cellulare sulla sua agenda sotto la dizione G.A.). In conseguenza le dichiarazioni rese nel 2009, con le quali indicava il nome di un diverso complice risultavano non veritiere, anche perchè quelle relative all’uso da parte sua del telefono cellulare in uso al G. per mettersi in contatto con i suoi fornitori di droga nella mattina del (OMISSIS) risultavano false (in quanto gli unici contatti risultanti dai tabulati erano stati con la fidanzata del G. e con D. N.).
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – nullità della notifica all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e dell’allegata richiesta di rinvio a giudizio, perchè (la stessa sentenza impugnata ne da atto) l’avviso di chiusura delle indagini era stato notificato all’imputato in via (OMISSIS) e non al domicilio dichiarato presso la Comunità dei (OMISSIS) (peraltro l’appartamento di (OMISSIS) era della stessa Comunità ed ivi G. si trovava per provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in quanto affidato in prova al Servizio Sociale).
La notifica al difensore e la scelta del rito non potevano comportare alcuna sanatoria; – carenza e, nella sua mera apparenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, perchè la Corte di appello, dopo aver ritenuto necessario sentire D.N. (a distanza di nove anni dai fatti) contraddittoriamente ha ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni perchè rese a nove anni di distanza dai fatti, dopo peraltro aver valutato come false anche quelle rese il 24.5.2001 e perchè, nonostante l’apparente acribia della disamina dei dati tecnici ricavabili dai tabulati, non tiene conto della pur segnalata (con l’appello) e riscontrata abitudine di scambiare schede e telefoni per come anche risultante dalle dichiarazioni rese da D.N. il 12.5.2010, il cui verbale si allega.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Innanzi tutto la circostanza che l’avviso di chiusura delle indagini preliminari sia stato notificato all’indirizzo di (OMISSIS) non elimina il dato, giuridicamente rilevante, che l’imputato non aveva provveduto a comunicare la modifica del domicilio ritualemente dichiarato, sicchè, a fronte della relazione negativa di notifica per disposizione di legge ( art. 161 c.p.p., comma 4) la notifica doveva essere effettuata al difensore (nel caso di fiducia).
Peraltro che la notifica cosi effettuata abbia raggiunto il suo scopo è dimostrato dal deposito, in data 18.12.2002 dinanzi al GUP, da parte del difensore di fiducia del ricorrente, dell’atto di nomina e di conferimento di procura speciale per la richiesta di giudizio abbreviato, atto nel quale l’imputata confermava la dichiarazione di domicilio in (OMISSIS) presso la Comunità dei Giovani.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perchè la Corte territoriale ha ritenuto di procedere ad audizione di D.N. su sollecitazione del difensore dell’imputato, che aveva depositato memoria alla quale aveva allegato lettera manoscritta a firma del D. N..
Non può quindi addebitarsi (al fine strumentale di rilevare un’inesistente contraddizione) al giudice dell’appello l’adesione ad iniziativa difensiva, adesione finalizzata al solo scopo di avere chiarimenti sulla lettera del D.N. che sempre il difensore aveva portato all’attenzione del collegio giudicante. Nè il ragionamento formulato nella sentenza impugnata per giustificare il convincimento di inattendibilità delle dichiarazioni più recenti è in contraddizione con quello relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese dallo stesso D.N. nella fase delle indagini.
La Corte veneziana ha infatti proceduto ad un’ accurata disamina delle stesse e ne ha tratto elementi che in parte ha ritenuto meritevoli di considerazione, mediante giustificazione ragionata che il ricorrente non critica e che quindi resta valida base della decisione adottata. Lo stesso ricorrente infine ha dovuto dare atto dell’attenzione con la quale la Corte distrettuale ha posto a raffronto il narrato del dichiarante con le risultanze probatorie (in particolare i dati rilevati dai tabulati telefonici). La critica è formulata in maniera inammissibile attraverso il generico riferimento agli "atti" del processo dai quali si afferma risultare come pacifico che il ricorrente e il dichiarante avessero l’abitudine di scambiarsi telefoni e schede telefoniche (in violazione del disposto dell’art. 606 c.p.p., lett. e, che impone l’indicazione specifica degli atti del processo che si assume essere in contraddizione con la motivazione) ed in ogni caso non è specifica in relazione al dato probatorio particolare oggetto di esame da parte della sentenza impugnata e cioè l’affermato uso da parte di D.N. del telefono di G. durante la mattina del 2 maggio 2001. 3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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