T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con atto notificato in data 30.7.2010 e depositato in data 30.8.2010 la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento dell’atto in epigrafe;

– che alla c.c. del 30.9.2010 è stata accolta l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato e fissata l’udienza di merito per il 11.5.2011;

– che in data 17.2.2011 l’Amministrazione ha depositato in giudizio il decreto SUI in data 7.2.2011, con cui è stato revocato il provvedimento qui impugnato dal ricorrente, sicchè è cessata la materia del contendere;

– che il legale del ricorrente, alla p.u., ha preso atto di detta cessazione del contendere;

– che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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