Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 27-05-2011, n. 21371

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 ottobre 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M.A. e S.M. F. per i reati di calunnia loro rispettivamente ascritti, perchè il fatto non costituisce reato.

Le due imputate erano accusate di aver con due distinte querele accusato, sapendolo innocente, S.P. di aver fatto abusivo ingresso all’interno delle loro proprietà per effettuare delle misurazioni e di aver, senza il loro consenso, scattato delle fotografie, riprendendo anche le loro persone; e (la sola M.) di aver effettuato alla M. una telefonata minacciosa.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile S.P., con il quale denuncia:

– la erronea applicazione dell’art. 368 cod. pen., in relazione all’affermazione secondo cui i fatti denunciati dalle imputate non integrino alcuna fattispecie di reato, in quanto per la configurabilità del delitto di calunnia è sufficiente la sola astratta possibilità dell’inizio di un procedimento penale a carico della persona incolpata, nella specie sussistente, posto che a carico del S. era stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all’art. 615-bis cod. pen.. La sentenza risulterebbe inoltre contraddittoria, confondendo il piano oggettivo della idoneità astratta dei fatti denunciati con quello soggettivo necessario ad integrare il delitto di calunnia. La sentenza – stante la formula adottata – avrebbe ritenuto in ogni caso preponderante la mancanza dell’elemento soggettivo, pur avendo affermato che l’intento delle imputate era stato quello di denunciare il S. per "danneggiarlo".

– la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza impugnata, contravvenendo alla regola di giudizio di cui all’art. 425 cod. proc. pen., avrebbe in più passaggi rilevato l’impossibilità di accertare la falsità dei fatti oggetto delle denunce delle imputate, negando così l’accesso al dibattimento per il raggiungimento della piena prova della colpevolezza di queste ultime.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato.

2. Sul primo motivo, quanto al rilievo relativo alla configurabilità del reato di calunnia (astratta idoneità dei fatti denunciati ad essere ricompresi in ipotesi di reato), deve osservarsi che il giudice del merito non ha ritenuto dirimente, al fine del decidere, che i fatti denunciati non configurassero alcuna fattispecie di reato, così da escludere la materialità della condotta del delitto di cui all’art. 368 cod. pen.. La formula utilizzata ("il fatto non costituisce reato") e la motivazione dimostrano che la decisione sia stata assunta in considerazione della mancanza dell’elemento soggettivo e non di quello oggettivo del reato.

Pertanto, la doglianza, investendo argomentazioni che non hanno avuto rilevanza decisiva nel ragionamento giustificativo, appare del tutto priva di consistenza (Sez. 4, n. 10116 del 28/09/1993, dep. 08/11/1993, Dossi, Rv. 195709; Sez. 6, n. 26018 del 10/03/2008, dep. 28/06/2008, Borrata, Rv. 241042). Nè tali argomentazioni, inserite nel discorso giustificativo, risultano inficiare la tenuta logica della motivazione.

Quanto ai rilievi riguardanti la valutazione dell’elemento soggettivo del reato, va rammentato che, nel delitto di calunnia, il dolo è integrato solo nel caso in cui vi sia una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (scienza dell’innocenza dell’incolpato) e momento volitivo (volontarietà della incolpazione), di guisa che l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata dalla sentenza impugnata esclude l’elemento soggettivo.

Nel caso in esame, il giudice a quo ha ritenuto che le imputate, pur denunciando fatti corrispondenti al vero, avessero erroneamente attribuito valenza penale rilevante alle condotte del S. e, stante un pregresso rapporto conflittuale tra confinanti, lo avessero denunciato, enfatizzando un avvenimento in realtà risibile.

La correttezza della conclusione cui perviene il giudice di merito in punto di diritto non può dirsi invalidata dalla considerazione dei motivi che possono aver indotto le imputate a presentare le querele, posto che, secondo un pacifico orientamento di legittimità, sono irrilevanti, al fine di ritenere od escludere il dolo generico del delitto di calunnia, i motivi dell’azione.

2. Quanto al vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorso è manifestamente infondato.

Si rammenta al riguardo che il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione.

Pertanto, qualora, all’udienza preliminare, emergano prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo se questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti. In altri termini, il quadro probatorio e valutativo delineatosi all’udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile e non suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudizio.

L’esame della sentenza dimostra che il Giudice si è attenuto ai principi giuridici indicati.

Nella specie, la sentenza impugnata ha chiaramente espresso il criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero, non emettendo un giudizio anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere, bensì ritenendo, con motivazione che, sul piano argomentativo, non mostra aporie evidenti e che non ha trascurato alcuna delle circostanze emerse in fase di indagine, che tale quadro probatorio non avrebbe potuto subire alcuna variazione all’esito di un dibattimento.

Il Giudice ha evidenziato che non era emersa dagli elementi acquisiti nella fase investigativa – nè il dibattimento era suscettibile di aggiungere elementi ulteriori – la prova della consapevolezza piena e assoluta da parte delle imputate dell’innocenza dell’incolpato.

Ha ritenuto infatti che le imputate nelle querele avessero enfatizzato avvenimenti risibili, il cui accadimento era risultato provato – o comunque non provabile con certezza in dibattimento (considerata l’equivalenza della versione data dalle imputate con quella esposta dalla parte offesa) -, attribuendo ad essi erroneamente valenza penale. Fatti che, ad un più attento esame, erano risultati invece privi di connotazioni illecite.

3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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