Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 3242 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’atto in epigrafe il Ministero dell’interno ha appellato la sentenza 22 gennaio 2007 n. 78 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, notificata il 16 marzo 2007, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal signor R. B., è stata annullata la nota 20 luglio 2006 n. 60888 del responsabile della direzione centrale risorse umane del dipartimento dei Vigili del fuoco, concernente reiezione dell’istanza del medesimo volta alla riassunzione in servizio, in esecuzione della precedente sentenza 22 giugno 2006 n. 667.

Il signor B. si è costituito in giudizio ed ha svolto ampie controdeduzioni.

Con ordinanza 3 luglio 2007 n. 3399 è stata accolta l’istanza cautelare avanzata in appello.

All’odierna udienza pubblica l’appellato ha depositato dichiarazione di rinuncia agli effetti della sentenza n. 78/07, con allegata dichiarazione di controparte di adesione alla richiesta di compensazione delle spese.

Ciò posto, non resta al Collegio che dar atto della detta rinunzia, implicante rinuncia allo stesso ricorso di primo grado e l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, nonché della conseguente improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Stante l’accordo tra le parti, le spese possono restare compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia agli effetti della sentenza appellata e, per l’effetto, dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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