Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
el ricorso.
Svolgimento del processo
1. Avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Torino, datata 22.07.2010, che ha respinto l’istanza di astensione del giudice ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. g e art. 34 c.p.p. propone ricorso la difesa di C.G. lamentando la violazione degli artt. 34 e 36 c.p.p. anche in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost..
Motivi della decisione
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 L’art. 607 c.p.p., infatti, riconosce all’imputato il diritto di impugnare,con ricorso per Cassazione, le sentenze ma non le ordinanze.
2.2 Come correttamente rilevato dal P.G. in requisitoria, avverso il diniego di astensione, la parte che vi abbia interesse può sempre avanzare istanza di ricusazione "che, giurisdizionalizzata, porta ad un provvedimento emesso in camera di consiglio, avverso il quale è proponibile ricorso per cassazione". 2.3 Il ricorso deve,pertanto, essere dichiarato inammissibile.
3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
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