Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 2 del 17 febbraio 2010)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1
(Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
Euroregione Alpi Mediterraneo)
1. Al comma 1, dell’art. 1, della legge regionale 1/2009 la
parola: «politici,» e’ soppressa.
2. Al comma 2, dell’art. 2, lettera d) della legge regionale
1/2009, dopo le parole: «agli obiettivi» sono inserite le seguenti:
«di cooperazione territoriale».
3. L’allegato A della legge regionale 1/2009 e’ sostituito
dall’allegato A della presente legge.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 57
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del
Servizio Sanitario Regionale)
e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria
1. L’art. 27 della legge regionale 57/2009 e’ abrogato.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15
(Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche
e integrazioni
1. Al comma 4 dell’art. 45 della legge regionale 15/2002 e
successive modifiche e integrazioni dopo le parole: «nella unita’
previsionale di base» e’ soppressa la parola: «originariamente».
Art. 4 Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modifiche e integrazioni 1. Al comma 2 dell’art. 15 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: «all’art. 49, comma 2» sono inserite le seguenti: «e all’art. 49-bis». 2. Al comma 6 dell’art. 36 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni le parole: «di cui al d.lgs 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa vigente». 3. Al comma 7 dell’art. 49 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni le parole: «fino alla misura legale di cui all’art. 1284 del codice civile» sono soppresse. 4. Dopo l’art. 49 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni e’ inserito il seguente: «Art. 49-bis (Interventi a favore di lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico). – 1. Il Fondo di garanzia di cui all’art. 15, comma 2, e’ destinato, con le modalita’ di gestione previste dall’art. 49, a sostenere i lavoratori dipendenti che siano nelle condizioni di cui al comma 3. 2. Il beneficio consiste nella concessione di una garanzia fidejussoria a favore dei lavoratori residenti sul territorio ligure che stipulino con un Istituto di credito, previa valutazione di merito del credito del richiedente, un contratto diretto ad ottenere, sotto forma di prestito rimborsabile, un’anticipazione parziale dei trattamenti retribuitivi maturati e non percepiti che i lavoratori medesimi vantano nei confronti dell’impresa in ritardo nei pagamenti degli stipendi. 3. Possono accedere al prestito i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo, hanno maturato un credito complessivo nei confronti dell’impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorita’ per i lavoratori che non percepiscono stipendi da almeno tre mesi. 4. La garanzia di cui al comma 2 copre il pagamento del capitale al netto degli interessi dovuti dal lavoratore, che sono posti a carico del Fondo regionale per l’occupazione. 5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita’ di concessione del beneficio di cui al presente articolo, nonche’ la documentazione da allegare alla domanda e l’ammontare massimo dell’anticipazione di cui al comma 2.».
Art. 6 Intervento straordinario per la mobilita’ 1. A seguito dell’evento franoso avvenuto nel dicembre 2009 sulla strada provinciale n. 8 che collega i Comuni di Vezzi Portio e Orco Feglino con Finale Ligure, all’altezza della localita’ Cornei, la Giunta regionale e’ autorizzata, nel limite di spesa di euro 15.000,00, a stipulare appositi accordi con i gestori autostradali, al fine di consentire soluzioni alternative per la mobilita’.
Art. 7 Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) 1. I commi 4 e 5 dell’art. 41 della legge regionale 40/2009 sono sostituiti dai seguenti: «4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Liguria, anche in forma saltuaria, ne danno comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria, indicando le localita’ sciistiche e il periodo di attivita’. 5. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Liguria, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). 5-bis. Ai cittadini di Paesi terzi che vogliono esercitare stabilmente l’esercizio della professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). 5-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 5-bis, i maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea o da Paesi Terzi che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, sono iscritti, previa richiesta, all’Albo di cui all’art. 34.».
Art. 8 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) 1. All’art. 1 della legge regionale 35/1996 la parola: «annualmente» e’ soppressa e le parole «presso l’Assemblea di Strasburgo» sono sostituite dalle parole: «presso il Parlamento stesso». 2. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 35/1996 e’ sostituito dal seguente: «1. Il concorso di cui all’art. 1 e’ bandito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con cadenza almeno annuale.». 3. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 35/1996 e’ sostituito dal seguente: «2. L’Ufficio di Presidenza stabilisce con proprio provvedimento gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, costituita ai sensi dell’art. 21 dello Statuto e dell’art. 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata Fondazione del Consiglio regionale, dovra’ attenersi nell’espletamento delle modalita’ operative del concorso.». 4. Il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 35/1996 e’ abrogato; 5. Il comma 4 dell’art. 2 della legge regionale 35/1996 e’ sostituito dal seguente: «4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, della Regione; l’Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati.». 6. L’art. 3 della legge regionale 35/1996 e’ sostituito dal seguente: «Art. 3 (Modalita’ del concorso). – 1. Entro il termine stabilito dal bando, gli istituti scolastici interessati inviano gli elaborati alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi dell’art. 2 comma 2.». 7. Al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 35/1996 le parole: «entro il 15 marzo di ogni anno» sono soppresse. 8. Il comma 2 dell’art. 4 e’ sostituito dal seguente: «2. La Commissione e’ composta da: a) il Presidente del Consiglio regionale o altro Consigliere dallo stesso delegato; b) due componenti dell’Ufficio di Presidenza; c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del Consiglio regionale.». 9. Al comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 35/1996 dopo le parole: «bilancio regionale» sono aggiunte le parole: «; l’Ufficio di Presidenza puo’ altresi’ concorrere, con i fondi assegnati al Consiglio regionale, alla copertura delle eventuali spese eccedenti». 10. Dopo il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 35/1996 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Conseguentemente i competenti uffici dell’Assemblea legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza.».
Art. 9
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9
(Testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori
della Resistenza
e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive
modifiche e integrazioni
1. Dopo il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I contributi per la realizzazione delle attivita’ di
cui al comma 1 sono concessi dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale Assemblea legislativa della Liguria, sulla base di un
regolamento dal medesimo approvato che definisce criteri e modalita’
di erogazione del beneficio.».
2. Al comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni dopo le parole: «forme di
collaborazione istituzionale e culturale» sono aggiunte le parole:
«con la Fondazione del Consiglio regionale di cui all’art. 5, comma
2,».
3. Nel titolo II della legge regionale 9/2004 e successive
modifiche e integrazioni le parole: «scuole secondarie superiori»
sono sostituite dalle parole: «scuole secondarie di secondo grado,
statali e non statali».
4. Il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisce
annualmente il concorso «27 gennaio: Giorno della Memoria» rivolto
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non
statali, per l’assegnazione di quindici borse di studio.».
5. Il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«2. L’Ufficio di Presidenza stabilisce con proprio
provvedimento gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio
regionale Assemblea Legislativa della Liguria, costituita ai sensi
dell’art. 21 dello Statuto e dell’art. 19 della legge regionale 17
agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio
regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive
modificazioni e integrazioni, di seguito denominata Fondazione del
Consiglio regionale, dovra’ attenersi nell’espletamento delle
modalita’ operative del concorso.».
6. Il comma 4 dell’art. 5 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«4. Al concorso possono partecipare gli studenti che
frequentano gli istituti secondari di secondo grado, statali e non
statali della Regione, con prove individuali o collettive; l’Ufficio
di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione
scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati.».
7. Al comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni la parola: «cinquanta» e’
sostituita dalla parola: «quindici» e le parole «del Consiglio
regionale.» sono sostituite dalle parole «del Consiglio regionale e
della Fondazione, da rappresentanti dei docenti e di enti e
associazioni individuati dall’Ufficio di Presidenza.».
8. Il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«1. Entro i termini stabiliti nel bando, i candidati inviano
gli elaborati, tramite gli istituti secondari di appartenenza, alla
Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento
della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati
dall’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 5 comma 2.».
9. Al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni le parole: «entro il 15 ottobre
di ogni anno» sono soppresse.
10. Il comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«2. La Commissione e’ composta da:
a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa;
b) due componenti dell’Ufficio di Presidenza;
c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del
Consiglio regionale;
d) un rappresentante degli Istituti storici della Resistenza
della Liguria;
e) un rappresentante delle associazioni che si ispirano ai valori
della Resistenza;
f) un rappresentante della Comunita’ israelitica;
g) un docente designato dal Rettore dell’Universita’ degli Studi
di Genova.».
11. L’art. 8 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche
e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Anniversario della Lotta di Liberazione nazionale). –
1. La Regione, anche in collaborazione con la Fondazione del
Consiglio regionale, in occasione dell’anniversario della Lotta di
Liberazione nazionale, promuove, coordina e sostiene specifiche
iniziative e programmi diretti alla rievocazione dei fatti, alla
riaffermazione e diffusione dei valori di cui all’art. 1.».
12. Al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni dopo le parole: »per l’attuazione
delle iniziative» sono aggiunte le parole: «di concerto con la
Fondazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa che ne cura
l’istruttoria; conseguentemente i competenti uffici dell’Assemblea
legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative
e contabili di rispettiva competenza».
13. L’art. 11 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche
e integrazioni e’ abrogato.
Art. 10 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attivita’ della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e dei Dalmati) e successive modifiche e integrazioni 1. Al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: «la Regione Liguria» sono aggiunte le parole: «, anche avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale, di cui all’art. 4 comma 1». 2. Nella rubrica dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole «"Giornata della Memoria" o» sono soppresse. 3. Il comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dai seguenti: «2. Al fine della valutazione delle prove l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, con proprio provvedimento, nomina la Commissione giudicatrice, composta da: a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa; b) due componenti dell’Ufficio di Presidenza; c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del Consiglio regionale; d) due esperti designati dalla Presidenza ligure dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. 2-bis. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.». 4. Il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dai seguenti: «3. Entro il 30 novembre di ogni anno, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa bandisce il concorso di cui al comma 1; l’Ufficio di Presidenza stabilisce altresi’ gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale dovra’ attenersi nell’espletamento delle modalita’ operative del concorso. 3-bis. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, della Regione; l’Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati. 3-ter. Gli istituti scolastici interessati inviano, entro il termine stabilito dal bando, gli elaborati alla Fondazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi del comma 3.». 5. Il comma 4 dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente: «4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, sono premiati con un viaggio nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari definiti dall’Ufficio di Presidenza, che prevedono la visita ai luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata; al viaggio partecipano una delegazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e della Fondazione, rappresentanti dei docenti e dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.». 6. Al comma 5 dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: «Giorno della Memoria» sono sostituite dalle parole: «Giorno del Ricordo» e le parole: «La manifestazione e’ organizzata dal Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole: «La manifestazione e’ organizzata dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, con la collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale». 7. Dopo il comma 5 dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni e’ aggiunto il seguente: «5-bis. Nell’ambito della manifestazione di cui al comma 5 ha luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.». 8. Dopo il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni e’ aggiunto il seguente: «1-bis. I competenti uffici del Consiglio regionale Assemblea legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza.».
Art. 11 Integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modifiche e integrazioni 1. Dopo il comma 1 dell’art. 19 della legge regionale 25/2006 e successive modifiche e integrazioni e’ aggiunto il seguente: «1-bis. L’Ufficio di Presidenza puo’ autorizzare la Fondazione del Consiglio regionale, costituita ai sensi del presente articolo ad avvalersi delle strutture e del personale occorrenti per l’espletamento delle attivita’ della stessa, secondo le modalita’ previste nello Statuto della Fondazione, approvato ai sensi del comma 1.».
Art. 12
(Integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (Testo unico
concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno
dei Consiglieri regionali) e successive modifiche e integrazioni)
1. L’art. 7 della legge regionale 3/1987 e successive modifiche e
integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Decorrenze). – 1. La corresponsione dell’indennita’
di cui al comma 1 dell’art. 2 decorre dalla data della prima seduta
della nuova Assemblea legislativa. La corresponsione delle indennita’
di cui al comma 2 dell’art. 2 decorrono dalle rispettive nomine.
2. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della
corresponsione dell’indennita’ al Consigliere subentrante decorre
dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la
surroga ai sensi dell’art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto
normale) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le indennita’ di cui all’art. 2 cessano a decorrere dal
giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea legislativa.
Analogamente cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima
seduta della nuova Assemblea legislativa i finanziamenti previsti
dalla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle
norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai
Gruppi consiliari) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le indennita’ di cui all’art. 2 per il Presidente, i Vice
Presidenti e i Segretari del Consiglio spettano fino alla data
dell’elezione dei nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza e,
comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il
Presidente ed i componenti della Giunta spettano fino alla data di
nomina della nuova Giunta e, comunque, non oltre la permanenza nelle
rispettive cariche.».
2. Al comma 7 dell’art. 30 della legge regionale 3/1987 e
successive modificazioni e integrazioni e’ aggiunto il seguente
periodo: «Per i Consiglieri dell’ottava legislatura che rinunciano,
con comunicazione scritta all’Ufficio di Presidenza, in modo espresso
e irrevocabile al diritto all’assegno di reversibilita’, le
percentuali sull’indennita’ di cui alla Tabella A della presente
legge, ai fini della determinazione della misura dell’assegno
vitalizio mensile, sono incrementate di 0,5 punti percentuali a
legislatura.».
Art. 13 Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali 1. I Comuni che si fanno carico del personale delle Comunita’ Montane di cui alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunita’ montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) possono beneficiare di quanto previsto dal presente articolo. 2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e al comma 7 dell’art. 7 quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche’ disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilita’ interno, fermo restando il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale. 3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilita’ interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabilite le modalita’ applicative in attuazione dei commi 2 e 3, nel rispetto dei seguenti principi: a) flessibilizzazione della spesa corrente a favore dei Comuni che assumono a proprio carico la spesa per il personale delle Comunita’ Montane; b) introduzione di meccanismi orientati a impiegare il differenziale positivo, rispetto all’obiettivo programmatico assegnato, dei Comuni adempienti al patto di stabilita’ per compensare i peggioramenti del saldo di competenza mista a carico dei Comuni di cui alla lettera a) che risultano, per tale ragione, inadempienti al patto.
Art. 14 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’anno 2010, nello stato di previsione della spesa – Area V «Infrastrutture» – all’U.P.B. 5.103 «Spese connesse ad interventi infrastrutturali diversi».
Art. 15 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 15 febbraio 2010 BURLANDO (Omissis).
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/