Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dall’odierna appellante D. F. S. l’annullamento del giudizio di non ammissione emesso nei suoi confronti dalla commissione esaminatrice nell’ambito dell’esame di ammissione al diploma accademico di secondo livello in discipline musicali, scuola di canto, per l’A.A. 20102011 presso il Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli.
Erano state dedotte censure di eccesso di potere e di violazione di legge.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza pronunciata all’esito della camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato, ha respinto i motivi di doglianza esposti nel ricorso.
In punto di fatto era accaduto che, con avviso dell’8 settembre 2010, il suindicato Conservatorio aveva pubblicato un concorso per esami per l’ammissione al biennio accademico di secondo livello in discipline musicali (scuola di canto, per l’a.a. 20102011) cui l’odierna appellante aveva partecipato sostenendo l’esame in data 20 ottobre 2010, attraverso l’esecuzione di due brani su tre.
La commissione esaminatrice aveva valutato il programma proposto inidoneo per il secondo livello, in ragione della sussistenza di lacune ("di natura tecnica e musicale") nella preparazione della originaria ricorrente, alla quale era stato assegnato un punteggio di 50/100.
Non sussisteva la dedotta violazione dell’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 in ragione della peculiare discrezionalità della valutazione (accentuata dalla natura artistica e dai contenuti della prova da valutare), ma anche delle specifiche previsioni regolamentari contenute nel Regolamento Didattico Diploma Accademico di secondo livello in discipline musicali approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19 novembre 2004 ed in quelle di cui al d.m. 8 gennaio 2004 (ordinamenti didattici di base).
Ciò perché dette norme regolamentari (non oggetto di contestazione) prevedevano che la valutazione e la relativa motivazione venissero esternate attraverso l’espressione di voto numerico (con voto finale espresso in cento decimi).
L’interruzione dell’esame era prevista dal citato regolamento, allegato H, ed aveva valenza neutra, in quanto poteva essere disposta "qualora i beni eseguiti, o parte di essi, siano ritenuti dalla commissione sufficienti per pervenire ad una esaustiva valutazione del candidato".
Detta valutazione poteva essere sia positiva, che negativa (come nel caso in esame).
Peraltro la Commissione aveva dichiarato di aver ascoltato la candidata nell’esecuzione di due brani su tre, interrompendo l’esecuzione della prova per aver rilevato difficoltà tecniche e musicali non conformi al livello di difficoltà richiesto per l’accesso al secondo livello, in quanto essa durante l’esecuzione dei pur semplici brani eseguiti aveva evidenziato svariate carenze. Inoltre tutti i componenti della Commissione avevano espressamente dichiarato che le dette considerazioni erano state riferite alla candidata in modo esplicito alla presenza del pianista accompagnatore maestro De Giorgi Valerio.
L’ originaria ricorrente rimasta soccombente ha criticato la sentenza in epigrafe chiedendone la riforma.
Le doglianze dell’appellante possono riassumersi nei termini che qui seguono.
Il giudizio negativo reso nei confronti dell’appellante non era assistito da puntuale motivazione ed era affetto dal vizio carenza istruttoria; la possibilità di interrompere la prova doveva ritenersi limitata alla sola prova pratica: costituiva imprescindibile momento valutativo,invece, quello riposante nell’espletamento della prova orale. L’avere precluso all’appellante di sostenere l’esame orale integrava una palese illegittimità. L’analitica relazione redatta dalla commissione – in seno alla quale erano stati espressi giudizi negativi in ordine alla prova sostenuta dall’appellante – costituiva manifestazione di postuma integrazione della motivazione (tanto che di tale analitico giudizio non v’è traccia nel verbale d’esame). La dichiarazione testimoniale del professor D. G. allegata agli atti comprovava la superficialità ed approssimazione dell’operato della commissione.
Per altro verso, il primo giudice non aveva tratto le doverose conclusioni dalla violazione, ad opera della commissione, dell’art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La sentenza impugnata mutuava tali vizi e, in quanto erronea, meritava di essere annullata.
All’odierna adunanza camerale del 15 aprile 2011, fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività dell’appellata sentenza la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti la causa può essere decisa nel merito, tenuto conto dell’infondatezza dell’appello.
Il Collegio rileva che nessuna delle censure proposte appare persuasiva.
L’appellante reitera i motivi disattesi in primo grado e contrappone ai verbali dei lavori della commissione (muniti di fede privilegiata) una versione affatto contraria, corroborata unicamente da quanto riferisce un soggetto (il pianista accompagnatore dell’appellante medesima) legato da un rapporto di vicinanza con la D. F. medesima.
Rileva in proposito il Collegio che:
a) la possibilità di non proseguire l’esame, oltre che contenuta in una prescrizione regolamentare ("la Commissione si riserva di ascoltare tutto o parte del programma e di interrompere l’esecuzioni in qualsiasi momento") risponde ad ordinari canoni di economicità dell’azione amministrativa, perché appare inutile la prosecuzione dell’esame sia nell’ipotesi in cui il primo segmento abbia fornito un inattaccabile responso positivo, che nell’ipotesi inversa (come è nel caso di specie).
Nemmeno, trattandosi di omessa effettuazione dell’esame orale, si può ipotizzare, come sostenuto dall’appellante, che la possibilità di non far proseguire l’esame resti limitata alla fase della prova pratica ed unicamente endogena a quest’ultima, mentre l’esame orale doveva essere necessariamente effettuato, posto che questa distinzione non si trae da nessuna disposizione regolamentare ed appare comunque illogica;
b) la possibilità di espressione numerica del punteggio, oltre ad essere prevista dalla disposizione regolamentare di cui all’art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si inquadra nella specificità della prova in oggetto, all’evidenza infungibile, in quanto riposante sulla valutazione della esecuzione di più brani musicali, nell’ambito della quale esecuzione viene apprezzata dalla Commissione proprio la prestazione dell’esaminando resa nel momento dell’esame.
Sotto altro profilo, l’attribuzione del punteggio è stata accompagnata da un’espressione di un articolato giudizio, e l’assunto dell’appellante che ci si trovi in presenza di una postuma integrazione della motivazione dell’azione amministrativa è rimasto indimostrato.
Tutte le altre doglianze non tengono conto della circostanza che i brani su cui eseguire la prova non furono imposti alla D. F. dall’amministrazione, ma furono prescelti dalla stessa, ed evidenziano una discrasia tra il punteggio attribuitole (50/100) ed il giudizio sintetico espresso, che – oltre ad essere un’insussistente – non tiene conto che entrambe le valutazioni conducevano al medesimo risultato del non superamento dell’esame.
La "causale" della statuizione negativa della commissione è stata ritenuta dall’appellante ascrivibile ad un grave sviamento di potere: ma l’esame degli atti del procedimento non corrobora, nemmeno a livello induttivo, una tale addebito.
Conclusivamente, la decisione appellata appare correttamente motivata ed aderente alle emergenze processuali presenti agli atti di causa, perciò il ricorso in appello si fonda su indimostrati elementi congetturali e va disatteso.
Alla integrale soccombenza consegue la condanna alle spese ed agli onorari del giudizio a carico dell’appellante, che va condannata al pagamento delle stesse, in favore dell’appellata amministrazione in misura che, avuto riguardo alla natura della controversia, appare congruo determinare in euro mille/00 (Euro 1.000,00) oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’ appellante al pagamento in favore dell’appellata amministrazione di euro mille/00 (Euro 1.000,00) oltre accessori di legge se dovuti, a titolo di onorari e spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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