Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3221 Rivalutazione monetaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale regionale amministrativo per il Lazio, il dott. A. G., già in servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa, chiedeva l’accertamento del diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, per la ritardata liquidazione da parte dell’E.N.P.A.S. dell’indennità di buonuscita.

Precisava che l’E.N.P.A.S. aveva ricevuto il progetto di liquidazione, predisposto dal Ministero della Difesa, corredato della copia autentica dello stato di servizio, in data 6 agosto 1990 e che il 26 marzo 1991, dopo 266 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, ha ricevuto l’assegno relativo alla liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Posto che l’indennità di buonuscita deve essere corrisposta, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 26 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1032 e all’art. 7, comma 3, della legge 20 marzo 1980, n. 75, entro novanta giorni dalla data di cessazione del servizio, trascorso tale lasso temporale, l’Amministrazione risultava obbligata a corrispondere gli interessi legali sul capitale dovuto, nonché la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 Cod. proc. civ..

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale riconosceva fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente con richiamo al principio acquisito in giurisprudenza in base al quale non solo gli interessi legali (per i quali vi è espressa previsione al n. 4 dell’art. 2948 Cod. civ.), ma anche la rivalutazione monetaria del credito per ritardato pagamento degli emolumenti concessi a vario titolo sono soggetti al termine breve (quinquennale) di prescrizione. Il primo giudice perveniva a detta conclusione sul rilievo che interessi e rivalutazione non costituiscono competenze accessorie fondate su autonome fonti dell’obbligazione, sottoposte all’ordinaria prescrizione decennale, ma operano all’interno del credito retributivo per mantenerlo costantemente adeguato nella sua funzione primaria di sostentamento del lavoratore con applicazione, in conseguenza, della prescrizione di durata quinquennale, specificatamente prevista all’ art. 2948, n. 5 Cod. civ., e dall’ art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973 con riguardo all’indennità di fine servizio.

Con riguardo al caso di specie l’indennità era stata corrisposta in data 26 marzo 1991, mentre il ricorso risulta notificato in data 24 maggio 1996 e, quindi, oltre il termine prescrizionale.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. G. e. a contestazione del giudice di prime cure, ha dedotto:

– che il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione va stabilito alla data del 4 giugno 1991, di comunicazione da parte dell’ E.N.P.A.S. del diniego di corresponsione degli accessori al credito principale, e non al 26 marzo 1991, data di erogazione del trattamento di fine servizio;

– che l’I.N.P.D.A.P., succeduto nei rapporti già facenti capo all’ E.N.P.A.S., con nota indirizzata alla difesa erariale avrebbe da ultimo, affermato che provvederà al pagamento degli interessi spettanti.

L’I.N.P.D.A.P. si è costituito in resistenza formale.

2). L’appello è infondato.

Il dott. G. non contesta che l’erogazione dell’ indennità di buonuscita è avvenuta alla data del 26 marzo 1991. A partire da detto momento era, quindi, in condizione di conoscere l’entità della somma corrisposta e di attivarsi per il pagamento del residuo credito per interessi e rivalutazione monetaria, indipendentemente da ogni espressa pronunzia dell’ ente in ordine alla non spettanza degli accessori al credito principale. Ciò in base al principio sancito dall’art. 2935 Cod. civ. che raccorda l’inizio del decorso del termine di prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

E’ irrilevante il richiamo dell’ appellante ad atti dell’ente previdenziale cui si riconduce natura ricognitiva del diritto alla corresponsione degli accessori al credito principale per interessi e rivalutazione monetaria, perché tutti successivi alla consumazione del termine quinquennale di prescrizione e non idonei, quindi, ad esplicare effetto interruttivo dello suo decorso secondo quanto stabilito dall’ 2944 Cod. civ..

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

In presenza di costituzione solo formale dell’ente previdenziale spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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