Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-05-2011) 30-05-2011, n. 21569 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza del Tribunale di Macerata del 9 marzo 2009, con cui S.S. è stato dichiarato colpevole del reato di resistenza a PU e guida in stato di ebbrezza e condannato, previo riconoscimento della continuazione e con la recidiva alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 800 di multa.

Il ricorrente osserva che la pena è stata determinata in modo illegale, essendo il reato di resistenza punito con la pena, nel minimo, di mesi sei di reclusione e non di quattro, come ritenuto dal primo giudice, che ha in conseguenza errato il calcolo ed inoltre applicato la sanzione della multa, estranea al delitto de quo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e la sentenza è da annullare con rinvio per nuovo giudizio in punto di determinazione della pena al tribunale di primo grado.

2. Invero, la pena detentiva irrogata per il reato base, ossia per il delitto di resistenza, è inferiore al minimo edittale previsto in mesi sei di reclusione, ed comportato a sua volta l’irrogazione di una pena complessiva illegale per il reato continuato; inoltre, il giudice ha applicato una pena pecuniaria, non prevista nè per il delitto nè per la contravvenzione.

3. Non può tuttavia procedersi in questa sede alla rideterminazione della pena, come chiesto dal PG, in quanto nel presente procedimento questa corte non può limitarsi a rilevare un mero errore di calcolo, ma dovrebbe procedere, per la ritenuta continuazione, a valutazioni di merito, che non sono consentite ex art. 619 c.p.p. al giudice di legittimità. 4. Invero, la possibilità, per la Corte di cassazione di procedere direttamente alla determinazione della pena a norma dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), è preclusa allorchè l’operazione comporti particolari accertamenti o valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di non univoci apprezzamenti di fatto che rimangono, in quanto tali, incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Cfr., da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 41569 del 27/10/2010).
P.Q.M.

Annulla, limitatamente alla pena, la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Macerata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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